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Ordinanza — n. 9215/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove timely notification of the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9215/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove the timely notification of the lower court judgment. The agency argued the appeal was timely, but the court noted the taxpayer did not appear in court and failed to specify a notification date within the required 60-day window. Consequently, the appeal was rejected as procedurally defective, leaving the lower court's decision in force.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2; Art. 327 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to prove notification of the judgment within the short 60-day period, as the long semester does not apply when the judgment was not served.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification of judgment short semester period tax authority appeal procedural defect contratto di compravendita di veicoli industria automobilistica assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater
115 del 2002, art. 13,comma 1 - quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma dello stesso a
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19919 /2015 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto:avviso accer- tamento-IVA IRPEF IRAP- ridetermina- zionee rettifica redditi GUARINIAMBROGIO; –intimato – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia,sez. staccata di Lecce, n.1483 /23/2014 depositata il 27 giugno 2014. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.staccata di Lecce, veniva rigettato l ’ appello proposto dall ’ Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n.111/2/2010 emessa dalla Commis- sionetributaria provinciale di Brindisi, la qua le a sua volta accoglieva ilricorso di Guarini Ambrogio, titolare di partita IVA svolgente attivit à diprocacciatore di prodotti agricoli, avente ad oggetto l ’ avviso di ac- certamento per IVA, IRPEF e IRAP, oltre accessori, relativamente all’annodi imposta 2002. 2.L’Amministrazione contestava al contribuente l ’ acquisto di un ’ auto- vettura da venditore tedesco con indicazione del proprio numero di partitaIVA in regime di acquisto infracomunitario.

Il giudice d ’ appello, come già quello di primo grado ritenevano che tale dato formale non fossedecisivo per ricondurre l ’ acquisto all ’ attivit à aziendale e lo quali- ficavapiuttosto come un acquisto a titolo privato e personale in ragione della mancata registrazione al PRA dell ’ autovettura, del mancato uti- lizzo, della rivendita a terzi dopo 4 mesi dall ’ acquisto , del fatto che l’acquistodella vettura non fosse dichiarato ed inserito tra i costi nella contabilitàaziendale per il periodo di imposta 2002. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l ’ Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

Consideratoche: 4.Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ri- tualitàdella sua notifica, da effettuarsi d ’ ufficio tenuto conto che l ’ i nti- matonon si è costituito in giudizio. 4.1.La Corte osserva che la prima pagina del ricorso recita che il ri- corso per cassazione in disamina ha ad oggetto la « sentenza n.1483/23/14 della CTR di Lecce, depositata il 27.6.14 e notificata all’Ufficioil 21.10.05 » . In disparte dal refuso sulla data di notifica del ricorso,che logicamente non pu ò precedere il deposito della sentenza stessa, il dato significativo è che l ’ Agenzia rende noto il fatto che la sentenzaimpugnata le è stata notificata.

5. In pres enza di notifica della sentenza di merito, non si applica il termine “ lungo ” semestrale per impugnare decorrente dal deposito della sentenza ex art.327 cod. proc. civ., applicabile a tutti i ricorsi introduttivinotificati a successivamente al 4 luglio 200 9. Trovainfatti applicazione il termine “ breve ” di cui all ’ art.325 comma 2 cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per cassazione dev ’ essere propostoentro 60 dalla notifica della sentenza stessa. 5.1.Dal momento che l ’ Agenzia non individua e dimos tra una data di notificadella sentenza di merito entro i 60 giorni anteriori alla notifica delricorso, portato alla notifica il 27.7.2015 come si evince dall ’ accet- tazionedella raccomandata in atti, il ricorso è inammissibile. 6.In conclusione, pronunci ando sul ricorso, questo dev ’ essere dichia- ratoinammissibile e, considerato che il contribuente non si è costituito ingiudizio, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite. 6.1.Si d à atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 - quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma dello stesso a