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Ordinanza — n. 9210/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court voids penalty due to tax liability cancellation via administrative self-annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9210/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's confirmation of tax penalties because the underlying tax liability had been voided by the tax authority's own administrative self-annulment. The taxpayer argued that since the tax debt was extinguished, the accessory administrative fines should also disappear, while the tax agency merely appeared in court without contesting this point. The court ruled that because the primary tax obligation ceased to exist, the accessory sanctions lost their legal basis and could no longer be enforced.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 d.lgs. 471/1997; Art. 382 c.p.c.: The accessory administrative sanction prescribed by Art. 6 of D.Lgs. 471/1997 is extinguished when the principal tax liability is voided by an administrative self-annulment, rendering the enforcement of the penalty legally impossible.

Parole chiave

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accessory tax sanctions administrative self-annulment tax liability extinction void tax debt Cassazione ordinanza deduzione per autofinanziamento sottrazione di un contributo confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 d.lgs. 471/1997
Art. 382 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21983 /2014 R.G. proposto da GUARINI AMBROGIO, rappresentato e difeso dall ’ Avv. Berardo Sera- fini,con domicilio eletto in Roma, via Emanuele Filiberto, n. 271; –ricorrente – contro Oggetto:avviso accer- tamento-IVA IRPEF IRAP- sanzioni AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di even- tualmente partecipare all ’ udienza di discussione ex art.370 primo commacod. proc. civ.;

–resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia,sez. staccata di Lecce, n.370 /23/2014 depositata il 14 febbraio 2014,non notificata. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.staccata di Lecce, venivano rigettati gli appelli proposti da Guarini Ambrogio,titolare di partita IVA svolgente attivit à di procacciatore di prodottiagricoli, avverso le sentenza nn.43 e 44/1/2008 eme sse dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, la quale a sua volta aveva annullato gli avvisi di accertamento nn.

RF6010100368 e RF 6010100369quanto alle imposte oggetto di ripresa - IVA, IRPEF e IRAP e accessori 2001 e IVA e accessori 2003 - confermandoli nella parte relativaalle irrogate sanzioni. 2.Si legge in sentenza che l ’ Amministrazione contestava al contri- buentel’acquisto, con indicazione del proprio numero di partita IVA da venditore tedesco, di due autovetture usate. La prima veniva acqui- statanel dicembre 2001 e la seconda nel 2003, con richiesta di appli- cazione del regime del margine ex art.37 comma 2 d.l. n.41/1995 e venivanoimmatricolate, rispettivamente, nel 2002 e nel 2004.

Le vet- turenon venivano indicate nella contabilit à azi endale, ed erano riven- dutea terzi rispettivamente nel 2002 e nel 2005. 3.I due atti impositivi, relativi alle annualit à 2001 e 2003 e alla base delpresente giudizio, erano oggetto di annullamento in autotutela da parte dell ’ Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di primo grado.L’Agenza provvedeva cos ì a sostituirli con altrettanti avvisi per glianni di imposta 2002 e 2005 ritenendo di valorizzare il fatto che le duevetture erano state iscritte dal contribuente al PRA solo, ris petti- vamente,nel 2002 e nel 2004. 4.Il giudice d ’ appello, come gi à quello di primo grado, prendeva atto delprovvedimento adottato in autotutela dell ’ Agenzia che, in pendenza delgiudizio di primo grado, aveva caducato le riprese ad imposizione perle annu alit à 2001 e 2003, ma confermava le sanzioni a carico del contribuente per l ’ illegittimo comportamento tenuto in relazione ai contestatiacquisti di autovetture. 5.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a quattro mo tivi, mentre l ’ Agenzia delle entrate si è costituita con mera comparsa di costituzione in giudizio, ai fini dell’eventuale partecipazione all ’ udienza di discussione ex art.370 primocomma cod. proc. civ..

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso si censura, ai fini dell ’ art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., la violazione dell ’ art.6 primo comma d.lgs. n.471/1997nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che il con- tribuentedebba pagare sanzioni la cui misura dovrebbe essere calco- latoin u na percentuale variabile (dal 100 al 200%) delle imposte IVA, IRAPe IRPEF dichiarate illegittime per i periodi di imposta 2001 e 2003, conconseguente illogicit à della motivazione della sentenza nella parte incui, pur confermando la legittimit à del provv edimento di autotutela dell’Agenziae quindi l ’ illegittimit à degli accertamenti impugnati, ha tut- tavia confermato l ’ applicazione delle sanzioni irrogate con lo stesso attodi accertamento.

7. Premesso che la sentenza non specifica di che tipo di sanzioni s i tratta,e che l ’ Agenzia meramente costituita in giudizio non ha replicato alladeduzione di parte ricorrente secondo cui le sanzioni irrogate con gliatti impositivi sono meramente accessori al tributo, irrogate ai sensi dell’art.6 comma 1 del d.lgs. 471/97, il motivo sulla base degli atti disponibiliè fondato. 7.1. Il citato disposto di legge, nel testo modificato dal d.lgs. n.203/1998ed applicabile ratione temporis ad entrambi gli anni di im- postaoggetto di ripresa ad imposizione, dispone: « 1. Chi vio la gli ob- blighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'indivi- duazionedi prodotti determinati è punito con la sanzione ammini- strativacompresa fra il cento e il duecento per cento dell ’ imposta relativaall'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell ’ esercizio . » .

8. Nel caso di specie, l ’ auto - annullamento disposto dall ’ Amministra- zione finanz iaria nel corso del giudizio di primo grado ha fatto venir menole riprese ad imposizione di cui agli atti impositivi oggetto del giudizio, ossia gli avvisi di accertamento nn. RF6010100368 e RF 6010100369relativi alle annualit à 2001 e 2003, rendendo cons eguen- tementeimpossibile il calcolo delle sanzioni amministrative accessorie aisensi della previsione di legge citata. 8.1.Va ribadito al proposito che l ’ obbligazione sanzionatoria è acces- soriaa quella principale, ed è direttamente discendente da essa ( Cass.

Sez. 5 - , Sentenza n. 12631 del 19/05/2017, Rv. 644237 - 01). In dipendenzada ci ò , si deve concludere che al momento del venir meno del tributo per effetto del provvedimento adottato dall ’ Amministra- zione, è venuta meno anche la sanzione relativa i rrogata con gli atti impositivi. 9.L’accoglimento della prima censura determina l ’ assorbimento delle restanti doglianze sollevate dal ricorrente, relative alla violazione dell’art.7 TUIR (secondo motivo), degli artt.38 commi 2 e 3 lett. b), nonché dell ’ a rt. 46 comma 1 e 47 d.lgs. 331/1998 (terzo motivo) e all’asseritogiudicato discendente dalla sentenza n.1483/23/14 emessa dalla CTR Puglia sez. staccata di Lecce ed errata applicazione degli artt.23,24 d.P.R. n.633/72, 6 commi 1, 4, 5, 7 commi 1, 4, 5 e 11 comma 4 d.lgs. n.471/1997, 36 e 37 comma 2 d.lgs. n.41/1995 (quartomotivo).

Per l ’ effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art.382 u.c. cod. proc. civ., perch é il processo non poteva essere proseguito avanti al giudice del merito per s opravvenuta ca- renza di interesse in presenza del suddetto annullamento in auto - tu- tela. 10.Le spese di lite relative ai gradi di merito sono interamente com- pensate, considerato il sopravvenuto provvedimento adottato dall’Agenzianel corso del giudizio, men tre le spese di legittimit à , liqui- datecome da dispositivo (cfr. Cass. 33482/2022) , seguono la soccom- benza.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti e cassa lasentenza impugnata senza rinvio ; compensale spese di lite relative ai gradi di merito e condanna l ’