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Ordinanza — n. 9177/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of standing by former liquidator of an extinct company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9177/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment without remittal because the appellant, a former liquidator, lacked legal standing to represent an extinct company. The lower court had accepted the appeal based on presumptions of hidden profit distribution, ignoring that the company was dissolved before the tax notice was served. The court ruled that the extinction of the company prior to notification voided the liquidator's capacity to act, rendering the entire proceeding inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: The extinction of a company before the service of a tax assessment notice and the initiation of proceedings deprives the former liquidator of both procedural capacity and standing to represent the entity, necessitating the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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lack of standing extinct company former liquidator procedural capacity tax assessment notice annulment without remittal legitimatio ad causam distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.
241/1990 e art. 2495 c.c. ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., non essendo il De Felici socio della Enrica costruzioni 2003 srl, avendo rivestito solo la posizione di amministratore prima e di liquidatore in seguito, come emerge dal pvc e dall’avviso di accertamento e da tutti gli atti di causa (richiama avv.
Art. 382 c.p.c.
Art. 12 comma 7 l. 212/2000
Col primo motivo si deduce violazione di legge, art. 12 comma 7 l. 212/2000 art.
Art. 3 l. 241/1990
212/2000 art. 3 l. 241/1990 e art.
art. 2495 c.c
241/1990 e art. 2495 c.c.
art. 370 comma 1 c.p
L’Agenzia al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ex art. 370 comma 1 c.p.c., produce atto di costituzione.
art. 382 c.p
art. 382 comma 3 c.p
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Peraltro l’accerta mento riguarda la posizione debitoria della società estinta e non eventuali profili di responsabilità dell’ex liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21125/2018
382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito" (Cass. n. 21125/2018).
Cass. sez. V, 5736/16
Cass. sez. VI-5, 19142/16
V, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v.
Cass. sez. V, 2444/17
anche Cass. sez. V, 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass.
Cass. n. 33278/2018
Cass. n. 33278/2018; Cass.
Cass. n. 33016/2019
33278/2018; Cass. n. 33016/2019; Cass.
Cass. n. 19142/16
33016/2019; Cass. n. 19142/16; v.
Cass. sez. 6 - 5, ord. 5 maggio 2017, n. 11100
in particolare, Cass. sez. 6 - 5, ord. 5 maggio 2017, n. 11100; Cass.
Cass. sez. 5, ord. 30 luglio 2020, n. 16362
11100; Cass. sez. 5, ord. 30 luglio 2020, n. 16362).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20817/2016 R.G. proposto da : DE FELICI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI PAOLA (CCCPLA69P47H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINI DOMENICO (MRTDNC67M22C034G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO, SEZ.DIST.LATINAn. 1038/2016 , depositata i l 24/02/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: Massimo De Felici, già liquidatore della società estinta Enrica costruzioni 2003 srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, per Ires, Iva e Irap anno 2006, notificato il 20 dicembre 2011 -a seguito di verifica fiscale dalla quale emergeva il conseguimento di un maggior utile occulto e la sua distribuzione ai soci, al di fuori del bilancio di liquidazione- in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’ufficio.

La CTP di Latina aveva accolto il ricorso, sul presupposto che l’Ufficio “non aveva provato l’esistenza di una ripartizione fra i soci di utile occultato”. La CTR, premesso che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 11.3.2009, ha ritenuto valida la notifica nei confronti del De Felice, ex art. 2495 c.c., “atteso che indubbiamente egli aveva rivestito la carica di amministratore e successivamente di liquidatore della società medesima”; ha quindi statuito che non sussiste un divieto al ricorso alle presunzioni per provare la distribuzione di utili in sede di liquidazione e che in realtà l’accertamento era stato eseguito col metodo analitico induttivo.

Conclusivamente, preso atto della compagine familiare della società, in base a movimentazioni bancarie sui conti dei soci e dei familiari, che non avevano fornito “spiegazioni plausibili”, ha accolto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ex art. 370 comma 1 c.p.c., produce atto di costituzione. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, art. 12 comma 7 l. 212/2000 art. 3 l. 241/1990 e art. 2495 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Preso atto che la società si era estinta in data 11 marzo 2009 e il pvc era stato notificato il 23 ottobre 2009, alla d ata della notifica il liquidatore non aveva più il potere di rappresentare la società, dovendosi ritenere inesistenti gli atti tributari intestati a società estinta e notificati all’ex liquidatore. L’accertamento peraltro era stato emesso senza il preventivo contraddittorio, in violazione del diritto di difesa.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2495 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., non essendo il De Felici socio della Enrica costruzioni 2003 srl, avendo rivestito solo la posizione di amministratore prima e di liquidatore in seguito, come emerge dal pvc e dall’avviso di accertamento e da tutti gli atti di causa (richiama avv. accertamento pag. 4 e visura camerale pag. 4, allegati).

3. Va preliminarmente rilevata la dedotta carenza di legittimazione processuale originaria del rappresentante legale della cessata società, in quanto il ricorso introduttivo è stato proposto Massimo De Felice, nella qualità di ex liquidatore, in un momento successivo alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese (in data 11.3.2009).

4. Va premesso che in conseguenza dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, giusto il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. (introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative), per effetto dell'estinzione della società è venuta meno anche la legittimazione processuale dell'ex legale rappresentante (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33278; Cass. n. 21188/14, n. 5736/16, n. 20252/15).

5. Ci ̀ premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società pri ma della notifica dell’atto impositivo e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, “determina il difetto della capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicch́ eliminandosi ogni possibilità di prosec uzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito" (Cass. n. 21125/2018).

Si tratta infatti di impugnazione "improponibile, poich́ l'inesistenza del ricorrente ̀ rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17).

6. Nel caso di specie, il ricorso originario è stato inequivocabilmente proposto, come si evince dalla sentenza impugnata, con atto del 13 febbraio 2012, da parte di Massimo De Felice, in qualità di ex liquidatore della Enrica costruzioni 2003 srl, società che risultava essere cessata nel marzo 2009, a fronte di un atto impositivo pacificamente notificatogli in detta qualità e come tale privo di effetti, non trovando applicazione retroattiva il disposto dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 (cfr. Cass. n. 6743/2015 e successiva giurisprudenza conforme), con conseguente difetto in capo al legale rappresentante della capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta, non ricoprendo la qualità di socio né avendo agito in tale veste (cfr. Cass. n. 33278/2018; Cass. n. 33016/2019; Cass. n. 19142/16; v. anche Cass. n. 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta).

7. La sentenza, pertanto, va cassata senza rinvio, ai sensi dell ’art. 382, 3° comma, c.p.c., per difetto di legittimazione del legale rappresentante della società estinta, in quanto nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione dellasocietà prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia di legittimazione a rappresentarla dell'exliquidatore, sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell'azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c. (Cass.n.33278 del 21/12/2018), rilevandosi d’ufficio la carenza originaria di legitimatio ad causam (v. in particolare, Cass. sez. 6 - 5, ord. 5 maggio 2017, n. 11100; Cass. sez. 5, ord. 30 luglio 2020, n. 16362). Peraltro l’accerta mento riguarda la posizione debitoria della società estinta e non eventuali profili di responsabilità dell’ex liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.

8. Le spese processuali dell'intero giudizio vanno compensate, per il consolidarsi soltanto in corso di causa dell'orientamento di legittimitàin materia.

P.Q.M.

La Corte, p