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Ordinanza Interlocutoria — n. 9160/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow simplified settlement procedure for small disputed amount.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9160/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Marco Pilati to facilitate a simplified settlement process. The taxpayer had previously lost at the regional level regarding a €128,000 tax assessment, but the case value remained under €100,000. The court granted the suspension because the taxpayer invoked the new expedited procedure for minor tax controversies where the agency had lost in lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 l. 130/2022; Art. 16 comma 3 l. 289/2002: The court must suspend proceedings to allow for a simplified settlement when the taxpayer requests it, the case involves a minor amount, and the tax authority has lost in both first and second instance.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute suspension minor tax amount revenue agency loss expedited litigation process sospensione della riscossione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 l. 31 agosto 2022, n. 130
Preliminarmente va rilevato che il contribuente/controricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l.
Art. 16 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 375 secondo comma cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29973/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro PILATI MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marini dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 338/09/2013 , depositata il 2 5 ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF-IRAP 2005 R.G. N.29973/2014 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. In data 16 ottobre 2008 veniva notificato a Pilati Marco, lavoratore autonomo esercente l’attività di medico odontoiatra, da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Rieti, l’avviso di accertamento n. 880010100608, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto contribuente, un maggior reddito quantificato in € 128.477,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 48.010,00, ed un valore della produzione pari ad € 137.849,00, con conseguente recupero delle maggiori imposte IRPEF, IRAP e relative addizionali, nonché con applicazione di sanzioni ed interessi.

2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti la quale, con sentenza n. 01/01/2010, depositata il 15 gennaio 2010, accoglieva il ricorso, ed annullava l’atto impositivo.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 338/09/2013, pronunciata il 24 maggio 2012 e depositata in segreteria il 25 ottobre 2013, rigettava l’appello e condannava l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso Pilati Marco. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza camera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del R.G. N.29973/2014 Cons. est. Valentino Lenoci d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente/controricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo e secondo grado, ed il cui valore – determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –non è superiore ad € 100.000,00.

7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ru