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Ordinanza Interlocutoria — n. 9142/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal due to taxpayer completing installment payments under simplified tax definition law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9142/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing appeal against tax assessments for the taxpayers and the dissolved company. The plaintiffs successfully argued that they had completed all installment payments under the simplified tax definition procedure, extinguishing the disputed tax liabilities by law. Consequently, the court confirmed the suspension to allow the administrative process to conclude, thereby removing the subject matter of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 3 D.L. n. 119/2018: When taxpayers fulfill all installment obligations under the simplified tax definition procedure, the court must suspend the related litigation to permit the statutory extinction of the tax debt.

Parole chiave

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simplified tax definition installment payment completion tax debt extinction litigation suspension tax appeal dismissal rate payment compliance subject matter extinction rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
136/2018, avendo la sig.ra Tatone Tiziana presentato la Dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, prevista dall ’ art. 6 del D.L.
Art. 3 del D.L. n. 119 del 2018
Consideratoche: 7.Va dato atto del contenuto della memoria illustrativa da ultimo de- positatada parte contribuente in cui si precisa: «Leparti deducenti con memoria del 29.1.2020, hanno chiesto la so- spensionedel giudizio de quo, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L.
Art. 10 quinquies del D.L. n. 4/2022
ricevuta di versamento del 25.11.2019 di €8.898,38 allegata alla memoria del 29.1.2020), ha tempestivamente effettuato il pagamento delle successive r ate in scadenza negli anni 2020,2021 e 2022, ai sensi dell ’ art. 10 - quinquies del D.L.
Art. 3 comma 6 del D.L. n. 119/2018
Consideratoche: 7.Va dato atto del contenuto della memoria illustrativa da ultimo de- positatada parte contribuente in cui si precisa: «Leparti deducenti con memoria del 29.1.2020, hanno chiesto la so- spensionedel giudizio de quo, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 23209 /2013 R.G. proposto da SCALERA ROCCO, TATONE TIZIANA CHIARA, anche quali soci della cessataHANSEL DI SCALERA ROCCO C S.A.S., tutti rappresentati e difesidall’ Avv. Vito Antonio Martielli, elettivamente domiciliati presso lostudio legale Di Benedetto Associati in Roma, Via Cicerone n.28; –ricorrenti – Oggetto:definizione agevolata contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di even- tualmentepartecipare all ’ udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.;

–resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia,n.31/8/2013 depositata il 27 febbraio 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.175/21/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Pro- vincialedi Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggiore ri- cavoe un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini I VA e IRAP 2004in capo alla societ à Hansel di Scalera Rocco C S.a.s. e dei due avvisidi accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo pe- riododi imposta per trasparenza nei confronti dei soci Scalera Rocco eTatone Tiziana Chiara. 2.In particol are, l ’ Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confrontidella societ à , svolgente l ’ attivit à di vendita e istallazione di computer, e quindi dei soci, in considerazione della non corrispon- denzacon gli studi di settore e della non congruit à ed antieconomicit à deiricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni pre- sentatedalla societ à contribuente.

Il giudice di appello riformava la decisionedel giudice di prime cure confermando le riprese, dal mo- mento che lo studio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett.

d) del d.P.R.n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l ’ accertata grave incongruenza nello scosta- mentotra il reddi to dichiarato e lo studio di settore. 3.Cessata nelle more la societ à , i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi,che illustrano con memoria, mentre l ’ Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all ’ udienza di discussioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . A seguito di richiesta diparte, all ’ adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso exart.6 del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di Ta- toneTiziana e per la posizione di Scalera Rocco ai sensi dell ’ art.6 del d.l.n.119 del 2018, per definizione agevolata. 4.Con istanza depositata gi à anteriormente all ’ adunanza camerale del 12.2.2020 i contribuenti hanno reso noto che Tatone Tiziana, anche quale ex socia della cessata societ à , ha integralmente versato le sommedovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l ’ Agenzia e della quie- tanza di pagamento, ai fini della definizione agevolata di cui al d.l. n.193del 2016 conv. in l. n.225 del 2016.

Parallelamente Scalera Rocco, anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui all ’ art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicatoin G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia dell a domanda inoltrata presso l ’ Agenzia e della quie- tanzadi pagamento di una parte della rateizzazione. 5.L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, de- positatanel fascicolo come da provvedimento reso all ’ adunanza tenuta indata 22.2 .2023, confermando l ’ intervenuta definizione quanto a Ta- toneTiziana, ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei paga- mentidovuti con riferimento alla posizione di Scalera Rocco, motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe,a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemiada Covid - 19. 6.All’esito, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per provocare l’interlocuzionecon il contribuente su tale fatto sopravvenuto e infine èstata depo sita da parte contribuente memoria illustrativa.

Consideratoche: 7.Va dato atto del contenuto della memoria illustrativa da ultimo de- positatada parte contribuente in cui si precisa: «Leparti deducenti con memoria del 29.1.2020, hanno chiesto la so- spensionedel giudizio de quo, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, avendo la sig.ra Tatone Tiziana presentato la Dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, prevista dall ’ art. 6 del D.L. n. 193/2016, conver- titocon modificazioni dalla L. n. 225/2016 (cfr. documentazione in atti) edil sig.

Scalera Rocco la Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzionedei debiti (cd. “ Saldo e stralcio ” ), di cui all ’ art. 1, commi 184 e185 della L. n. 145/2018 (cfr. documentazione in atti), in relazione aicarichi tributari relativi alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, di cui agli Avvisi di accertamento impugnati, oggetto della presente controversia. Lasig.ra Tatone Tiziana ris ulta in particolare aver integralmente ver- satole somme dovute (cfr. comunicazione somme dovute e ricevute di versamento rateale in atti ), in relazione ai seguenti carichi tributari iscrittia ruolo:

· la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017431390 000, merce la qualesono state iscritte a ruolo le maggiori imposte IRPEF, Addizionale comunalee regionale all ’ IRPEF per l ’ anno d ’ imposta 2004, nonch é san- zioni ed interessi, determinate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3010200467/2019,emesso nei confronti de lla sig.ra Tatone Tiziana; · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017568567 002, merc é la qualev’è stata la totale iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IVA e IRAP,nonché delle sanzioni e degli interessi per l ’ anno d ’ imposta 2004, determinate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3020200463/2009, emesso nei confronti della Soc. partecipata HANSEL DI SCALERA ROCCO C.

S.a.s.. Ilsig. Scalera Rocco, in relazione alla domanda di definizione agevolata presentataai sensi dell ’ art. 1, commi 184 e 185 della L . n. 145/2018, cheha avuto ad oggetto: · la Cartella di pagamento n. 014 2013 00017264503 000, merce la qualesono state iscritte a ruolo le maggiori imposte IRPEF, Addizionale comunalee regionale all ’ IRPEF per l ’ anno d ’ imposta 2004, nonch é san- zioni ed i nteressi, determinate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3010200466/2009,emesso nei confronti del sig. Scalera Rocco; · la Cartella di pagamento n. 014 2013 0017568567 001, merc é la qualev’è stata l ’ iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IVA e IRAP, nonchédelle sanzioni e degli interessi per l ’ anno d ’ imposta 2004, de- terminate con l ’ Avviso di accertamento n. RF3020200463/2009, emesso nei confronti della Soc. partecipata HANSEL DI SCALERA ROCCO C.

S.a.s.; oltre ad aver effettuato il versamento entro la sca- denzadel 30 novembre 2019, della prima delle n. 19 rate previste per ladefinizione agevolata (cfr. ricevuta di versamento del 25.11.2019 di €8.898,38 allegata alla memoria del 29.1.2020), ha tempestivamente effettuato il pagamento delle successive r ate in scadenza negli anni 2020,2021 e 2022, ai sensi dell ’ art. 10 - quinquies del D.L. n. 4/2022, convertitocon modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 25/2022, cheha previsto le seguenti scadenze per le definizioni agevolate“rottamazione ter “ e “ saldo e stralcio ” :

·entro il 30.4.2022 le rate in scadenza nell ’ anno 2020; ·entro il 31.7.2022, per le rate in scadenza nell ’ anno 2021; ·entro il 30.11.2022, per le rate in scadenza nell ’ anno 2022. I sig. Scalera Rocco ha quindi, effettuato il pagamento di quattordici delle 19 rate previste per la definizione agevolata (dal 30.11.2019 al 31.7.2022),come da documentazione che si deposita con la presente memoria(cfr. all.) e che di seguito si riepiloga: 1.rata del 30.11.20 19 pagata il 25.11.2019; 2.rata del 28.2.2020 pagata il 25.2.2020; 3.rata del 28.3.2020 pagata il 25.2.2020; 4.rata del 31.5.2020 pagata il 29.5.2020; 5.rata del 31.7.2020 pagata il 20.7.2020; 6.rata del 30.11.2020 pagata il 30.11.2020; 7.rata del 28 .2.2021 pagata il 13.1.2021; 8.rata del 31.3.2021 pagata il 10.12.2020; 9.rata del 31.5.2021 pagata il 13.1.2021; 10.rata del 31.7.2021 pagata il 10.12.2020; 11.rata del 30.11.2021 pagata il 9.2.2022; 12.rata del 28.2.2022 pagata il 9.2.2022; 13.rata del 31.5.2022 pagata il 31.5.2022; 14.rata del 31.7.2022 pagata il 26.7.2022.

Inconsiderazione di quanto evidenziato e documentato, nonch é della circostanza che il pagamento dell ’ ultima rata è previsto per il 30.11.2023,si rende opportuno confermare la sospensione del giudizio dilegittimità che ci occupa, ai sensi dell ’ art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, gi à di- spostada codesta Ecc.ma Corte, tanto, al fine di permettere il perfe- zionamentodella definizione agevolata dei carichi tributari oggetto di rateazione, con conseguente dichiarazione di estinzione ex lege, del giudiziode quo, per cessata materia del contendere, in riferimento a tuttigli avvisi di accertamento impugna ti, atteso il verificarsi della fat- tispecieprevista dalla legge che regola l ’ adesione agevolata (art. 6 del D.L.n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 ed art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018),con compensazione integrale delle spese di giudizio.

» Allaluce di quanto precede, in accoglimento della richiesta de