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Ordinanza — n. 9135/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for inadmissibility due to double conformity and lack of specific allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding deductible costs. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove service of documents to the legal representative, but the court found the appeal inadmissible under the double conformity rule. Consequently, the appeal was dismissed because the taxpayer failed to demonstrate factual differences from the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, fourth and fifth comma, cod. proc. civ.; Art. 360, first comma, no. 5, cod. proc. civ.; The principle of double conformity renders an appeal inadmissible if the taxpayer fails to allege factual differences from the lower court's reasoning.

Parole chiave

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double conformity rule tax appeal inadmissibility factual allegations requirement service of documents Cassation procedure deducibilità delle spese indagine per frode iva tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, fourth and fifth comma, cod. proc. civ.
6.La censura è inammissibile per improponibilità in forza dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod.
Art. 360, first comma, no. 5, cod. proc. civ.
54, comma 3 la riformula- zionedell'art. 360 cod.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
83 del 2012, art. 54, comma2, le regole sulla pronuncia cd.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3
Infatti,ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformula- zionedell'art.
L. n. 212/2000, art. 7, comma 1
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
art. 360 cod. proc. civ
54, comma 3 la riformula- zionedell'art. 360 cod. proc. civ., n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244
Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03), disposto che trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22145 /2016 R.G. proposto da M.T.APPALTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Forlani, con do- micilioeletto presso lo studio del difensore, sito in Roma, via Cavour, 101; –ricorrente – Oggetto:avviso di ac- certamento- costi in- deducibili contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2216/35/2016,depositata il 20 aprile 2016. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ve- nivarigettato l’appello proposto dalla società M.T. APPALTI S.r.l. av- versola sentenza n.22540/7/2014 emessa dalla Commissione tributa- riaprovinciale di Roma, la quale a sua volta accoglieva parzialmente il ricorsodella contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento perIVA, IRES, IRAP e accessori relativo all’anno di imposta 2008. 2.Le riprese derivavano da costi per la produzione di servizi e per il personale disconosciuti all’Agenzia delle Entrate n el quadro di un ac- certamentoinduttivo, ai fini della deducibilità per Euro 1.928.611,00 conconseguente indetraibilità dell’IVA per Euro 397.874,00.

Il giudice diprime cure riteneva legittimo l’atto impositivo, perché motivato per relationem al p.v.c. so ttostante e, nel merito, non avendo la contri- buenteofferto prova del sostenimento dei costi disconosciuti dall’Am- ministrazione finanziaria, decisione integralmente confermata dalla CTR. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. Consideratoche:

4. Con il primo motivo di ricorso, viene prospettato l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai fini dell’ art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., avendo la CTR aderitoalla decisione di primo grado secondo la quale la contribuente nonha fornito la prova del sostenimento di costi nell’esercizio dell’at- tivitàdi impresa, con specifico riferimento ai costi dell e prestazioni in contestazionee per lavoro dipendente. 5.In via preliminare va dato atto dell’eccezione formulata in controri- corsodall’Agenzia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosuf- ficienzaex art.366 cod. proc. civ., per aver il contrib uente dedotto la doglianzaattraverso una generica ricostruzione normativa e giurispru- denzialedella disciplina della notifica degli atti tributari senza aderenza aidocumenti depositati in giudizio sulla tipologia di notifica concreta- mentecompiuta e agli adempimenti compiuti. 6.La censura è inammissibile per improponibilità in forza dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppiaconforme”, non avendo la ricorrente assolto al proprio onere diallegare la “diver sità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dallaCTR (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03), disposto che trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie. 6.1. V a infatti ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizidi appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal tr entesimo giorno successivo a quellodi entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Infatti,ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformula- zionedell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubbli- catedal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, id est, alle sentenze pubblicate dal giorno11 settembre 2012. 7.Con il secondo motivo la società, senza neppure individuazione del pertinenteparadigma d ell’art.360 primo comma cod. proc. civ., ragio- nevolmente individuabile nel n.3, prospetta la violazione degli artt.7 comma1 della l. n.212/2000 e 42 d.P.R. n.600/1973, ritenendo che la CTR,come già il giudice di primo grado, abbia erroneamente ritenuto legittimo e correttamente motivato l’atto impositivo, nonostante que- stofacesse rinvio a p.v.c. mai « firmato dal sig.

Daniele Corbelli, sog- gettoperaltro del tutto sconosciuto alla M.T. Appalti S.r.l., come erro- neamente affermato dal collegio di secondo gra do» (cfr. pp.18 e 19 ricorso).

8. Il motivo è inammissibile perché contesta chiaramente l’accerta- mento compiuto dalla CTR secondo il quale il p.v.c. richiamato nella motivazionedell’avviso, sarebbe stato consegnato al legale rappresen- tantedella società, né il mezzo di impugnazione riproduce il p.v.c. fir- mato.Si tratta di un elemento indispensabile per consentire alla Corte laverifica dell’allegazione di parte secondo cui il legale rappresentante nonavrebbe firmato per ricezione l’atto, né è offerta ali unde la dimo- strazionedi fatti decisivi e contrari che possano permettere di esclu- dere la circostanza, fornendo ad esempio il dato emergente da una visura storica della società e, oltretutto, la ricorrente a riguardo non articolaneppure il pertinente vizi o motivazionale, con gli accorgimenti necessaria superare la preclusione della doppia conforme. 9.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivie le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liquidate comeda disp ositivo.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 17.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-