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Ordinanza — n. 9127/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; tax agency failed to prove timely re-notification after initial postal failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9127/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible due to procedural lateness in filing the appeal. Although the lower court had ruled in favor of the taxpayer regarding invoices for non-existent transport operations, the appeal was submitted to the postal service in January 2016, well after the six-month deadline required for appeals against regional tax commission decisions. The Court found that the agency failed to provide sufficient proof that the subsequent re-notification attempt was completed within the strict thirty-day window mandated by Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992; Art. 327 cod. proc. civ.: A cassation appeal against a regional tax commission decision is inadmissible if filed after the six-month period expires, and a subsequent re-notification does not cure the delay unless proven to have occurred with immediate diligence within the statutory half-term limit.

Parole chiave

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tax appeal timeliness re-notification procedure postal service failure six-month deadline procedural inadmissibility assicurazione del trasporto responsabilità del vettore assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992
Art. 327 cod. proc. civ.
546/1992, trovando applicazione il termine “ lungo ” di sei mesi perimpugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. in assenza dei presupposti per far decorrere il termine “breve”di 60 giorn i dalla notifica della sentenza da parte della contro- parte.
Art. 325 c.p.c.
art. 327 cod. proc. civ
546/1992, trovando applicazione il termine “ lungo ” di sei mesi perimpugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2299 /2016 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto:rinnovazione notifica- ripresa pro- cedimentonotificatorio -tempestività ricorso AUTOTRASPORTIBRUNO MARIO C. S.N.C., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentato e difesa dall ’ Avv.Claudia Arduino uni- tamente e disgiuntamente e all ’ Avv.

Franca Giannotta, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell ’ Avv. Flavia Bianchi in Roma via Asiago 1; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- gurian.728/3/2015 depositata il 17 giugno 2015. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria venivaaccolto l ’ appello proposto dalla societ à Autotrasporti Bruno Ma- rio C. S.n.c. in liquidazione avverso la sentenza n.64/2/2013 emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Savona, la quale a sua volta rigettavail ricorso della societ à avente ad oggetto l ’ avviso di irroga- zionesanzioni per IVA 2006 notificato dall ’ Agenzia delle Entrate. 2.L’Amministrazione contestava alla contribuente l ’ emissione di fat- tureper operazioni soggettivamente inesistenti non risultando all ’ Am- ministrazionel’effettivo svolgimento da parte della societ à dell ’ attivit à diautotrasporto, svolto in sua vece dalla ditta individuale Frione Iseo.

A tale ricostruzione faceva seguito l ’ emissione di avviso di accerta- mento,separatamente impugnato, e di atto di contestazione e quindi dell’atto di irrogazione sanzioni, quest ’ ultimo alla base del presente processo. 3.Il giudice di prime cure respingeva il ricor so introduttivo, sentenza noncondivisa dalla CTR, la quale faceva applicazione di altra decisione dellamedesima Commissione, resa in appello avverso il ricorso propo- stocontro l ’ avviso di accertamento. Tale pronuncia aveva ritenuto di- mostratoil fatto ch e i trasporti fossero stati s ì realmente eseguiti dalla ditta individuale suddetta, ma attraverso automezzi oggetto di con- trattodi leasing intestato alla contribuente, ritenendo per l ’ effetto le- gittimele fatture emesse ed esistenti le operazioni economic he sotto- stanti. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l ’ Agenzia delleentrate, affidato a due motivi, cui replica il contribuente con con- troricorso, in cui preliminarmente eccepisce l ’ inammissibilit à del ri- corsoper tardivit à .

L ’ Agenzia h a depositato memoria illustrativa. Consideratoche: 5.Preliminare all ’ esame dei motivi di ricorso è lo scrutinio della tem- pestività dello stesso, oggetto di eccezione preliminare sollevata in controricorsoe, peraltro, questione rilevabile d ’ ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositatail 17 giugno 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato portatoall’Ufficiale postale per la notifica una prima volta il 18 gennaio 2016,notifica non andata a buon fine per irreperibilit à del destinatario, eduna seconda volta il 16 marzo 2015, come si legge alle pagg.2 e 3 dellamemoria depositata dall ’ Agenzia.

Dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato notificato dopo il 4.7.2009,il ricorso per cassazione si rivel a tardivo ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992, trovando applicazione il termine “ lungo ” di sei mesi perimpugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. in assenza dei presupposti per far decorrere il termine “breve”di 60 giorn i dalla notifica della sentenza da parte della contro- parte. 6.Non è utile a sanare il vizio la successiva rinnovazione della notifica, intrapresadall’Avvocatura dello Stato il 16.3.2016, in quanto la ripresa del procedimento notificatorio è a sua volta tardiva.

Va al proposito reiteratoche « In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fineper ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riatt ivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere contempestivit à gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla met à dei termini indicati dall'art.325c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa » (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01). 7.Orbene, considerato che gi à il 20.1.2016 Poste italiane non perfe- zionavacon successo la prima notifica per irreperibilit à , come si evince dalla data e firma dell ’ ufficiale postale, e che la data di restituzione dell’attonon è indicata in ricorso n é oggetto di dimostrazione, l ’ Agenzia nonha fornito prova che la riattivazione del procedimento notificatorio nelcaso di specie è comunque intervenuta nel rispetto dell a regola dei 30giorni individuato dalle Sezioni Unite, principio giurisprudenziale non superato e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie. 8.In conclusione, in accoglimento dell ’ eccezione preliminare, il ricorso dev’esseredichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate se- condosoccombenza, liquidate come da dispositivo.

Si d à atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unific ato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla ri