Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to utilize the 2023 tax payment facilitation scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between the Revenue Agency and Toto Costruzioni Generali. The taxpayer requested a stay of proceedings to utilize the 'rottamazione-quater' tax payment facilitation scheme introduced by Law 197/2022. The court granted the suspension to allow the taxpayer to settle the debt in a single payment by July 31, 2023, rather than continuing the dispute over the original tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 232 e 236 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer applies for a specific tax payment facilitation scheme, the court must suspend proceedings to allow the taxpayer to utilize the single payment option.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17626/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro TOTO COSTRUZIONI GENERALI SPA, elettivamente domiciliata in Roma viale G. Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maria Cipolla (CPLGPP64B14G273Y) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, n. 21/2014 depositata il 10/01/2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 29 marzo 2023. IRES, IRAP CARTELLA PAGAMENTO RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con due motivi, contro la Toto Holding Spa (già Toto Costruzioni Generali Spa), che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la sentenza (n. 72/12) della C.T.P. dell’Aquila che aveva rigettato il ricorso della società contro l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per sanzioni (“soprattasse”) e interessi per l’omesso integrale versamento di acconti sulla dichiarazione ai fini Ires e Irap per il 2007.
2. La contribuente, con istanza datata 08/03/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso fino al 30/06/2023 in quanto, in data 17/02/2023, ha presentato, con modalità telematica, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) ex art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. L’Agenzia delle entrate ha depositato una memoria datata 27/03/2023 nella quale ha dato atto dell’avvenuta definizione della posizione debitoria di controparte ex art. 3, d.l. n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione-ter).
4. In effetti l’ufficio menziona una cartella diversa da quella oggetto del giudizio e, comunque, va dato seguito all’istanza della contribuente finalizzata a definire la causa mediante la c.d. rottamazione-quater.
5. Pertanto, si dichiara la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuovo ruolo, successivamente al 31 luglio 2023, al fine di consentire alla contribuente (la quale, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha scelto tale modalità di pagamento) il pagamento in unica soluzione, entro quella data, delle somme dovute (cfr. art. 1, commi 232 e 236, della legge n. 197 del 2022).
P.Q.M.
la Corte dichiara la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuov