Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary adoption of simplified debt settlement scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified debt settlement scheme. The appellant, Alder Spa, had previously lost appeals regarding tax assessments based on shell company rules but later adhered to a new administrative procedure to settle debts. The court ruled that this voluntary adoption of the settlement scheme extinguished the legal interest in the ongoing litigation, rendering the cassation appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 372 c.p.c.: The voluntary adoption of a simplified debt settlement scheme by the taxpayer extinguishes the legal interest in pending litigation, thereby terminating the proceedings without the need for a cassation appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14023/2016 proposto da: ALDER SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via XXIV Maggio 43, presso lo studio dell’avvocato Paolo Puri (PRUPLA65H01H501I) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alberto Mula (MLULRT77B04L049X). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, sezione staccata di Salerno, n. 10719/2015 depositata il 1°/12/2015.
IRES ACCERTAMENTO Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 29 marzo 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Risulta dalla sentenza di appello che la Alder Spa in liquidazione propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Salerno contro l’avviso di accertamento n. TF9030807919/2011, per Ires, 2006, che recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati, ricostruiti tramite l’applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30, legge n. 724 del 1994).
2. La C.T.P. rigettò il ricorso, con sentenza n. 292/2012.
3. La C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente avverso la pronuncia di primo grado.
4. La società ha proposto ricorso, con sei motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
5. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e si è impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 22/03/2019, corredata della documentazione di riscontro.
6. Nel dettaglio, in data 15/03/2017, la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 193 del 2016, in relazione alla cartella di pagamento n. 10020120028473416000, emessa dall’agente della riscossione dopo l’iscrizione a ruolo del suindicato avviso di accertamento; nello stesso atto essa si è impegnata a rinunciare al giudizio. L’agente della riscossione, con provvedimento del 13/07/2017, ha comunicato alla richiedente sia l’ammontare delle somme dovute ai fini del perfezionamento della “rottamazione” sia il termine di scadenza delle singole rate, e successivamente la società ha provveduto al pagamento degli importi dovuti.
Infine, con la menzionata istanza di estinzione del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della lite, ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, e ha chiesto che esso sia dichiarato estinto, a norma dell’articolo 6, per cessazione della materia del contendere, con compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
7. Il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (ex plurimis, Cass. nn. 11540/19, 29314/22), prende atto che l’ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato e, in particolare, nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, dei documenti prodotti dalla contribuente, i quali, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può̀e si deve tenere conto.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 2730/22).
9. In ragione dell’esito della causa non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art