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Ordinanza — n. 9074/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and cessation of the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9074/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and the taxpayer's submission of payment documentation. The plaintiff had previously filed a request to terminate the proceedings based on the cessation of the subject matter, which was subsequently accepted by the opposing party. The court ruled that the judgment must be declared extinct because the plaintiff voluntarily abandoned the litigation, thereby removing any grounds for further review.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 6, d.L. n. 193/2016: The obligation to pay the unified contribution does not apply when the appeal is withdrawn, as such measures are exceptional and strictly interpreted, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cessation of subject matter withdrawal of appeal unified contribution exemption extinction of proceedings tax litigation termination contenzioso tributario imposta sul capitale imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
29822/2018, cit.; conf.: 27/04/2018, n.10198); - infine, l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
Art. 6, d.L. n. 193 del 2016

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29822/2018
Cass. 27/04/2018, n. 10198
Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21348/2015 R.G. proposto da CAPITAN s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Gianmarco Tardella (con indirizzo PEC: ) e dall’avv. Fabrizio Orazi (con indirizzo PEC: ) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via E. Tazzoli n.6; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto: cessazione materia del contendere Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 977/22/15 depositata in data 19/02/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/02/2023 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata dalla società contribuente, con unita documentazione relativa al pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 6 del d. L. n. 193 del 2016 come convertito in Legge; - è pure in atti successiva dichiarazione di rinuncia al ricor so ad opera ancora di parte ricorrente, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate controricorrente; le spese possono essere compensate, tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio (Cass. n. 29822/2018, cit.; conf.: 27/04/2018, n.10198); - infine, l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018, cit.; 12/11/2015, n. 23175); - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spe