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Ordinanza — n. 9058/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal, ruling direct tax assessment requires prior communication of pension liquidation results.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's claim for an additional IRPEF payment. The agency argued that the pension liquidation involved separate taxation requiring a specific automated procedure with prior communication of results before direct tax assessment. The court agreed, holding that the omission of this mandatory communication renders the direct assessment null and void, thus overturning the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311: The direct inscription of tax liability into the tax roll is mandatory only after the tax authority communicates the outcome of the liquidation activity regarding separately taxed income to the taxpayer.

Parole chiave

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direct tax assessment separate taxation pension liquidation tax communication requirement nullity of tax roll entry automated tax procedure IRPEF reimbursement compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’istanza aveva ad oggetto la maggiore imposta versata a seguito di avviso bonario emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo il ricalcolo del TFR.
Art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311
600/1973 e dell’art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212
311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9218/2018
Cass. n. 9218/2018; Cass.
Cass. n. 4481/2018
9218/2018; Cass. n. 4481/2018; Cass.
Cass. n. 23805/2016
4481/2018; Cass. n. 23805/2016).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 1693 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROBERTI RENATO -intimato - avverso la sentenza n. 1 914/16 /2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 2 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Renato Roberti impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’Irpef per l’anno 2008. L’istanza aveva ad oggetto la maggiore imposta versata a seguito di avviso bonario emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo il ricalcolo del TFR. Il contribuente sosteneva, fra l’altro, l’illegittimità del ricorso a detta procedura, non sussistendo i presupposti per la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta.

2. La CTP accolse il ricorso con sentenza che l’Amministrazione appellò innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana. I giudici regionali respinsero il gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la diretta iscrizione a ruolo è consentita solo in presenza di un controllo meramente cartolare della dichiarazione del contribuente sulla base dei dati dallo stesso forniti, ovvero di una semplice attività di correzione di calcoli; tali ipotesi non ricorrevano nella specie, poiché la liquidazione del trattamento pensionistico implicava verifiche e valutazioni giuridiche e avrebbe, pertanto, imposto la preventiva emissione di un atto impositivo motivato.

3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311. Osserva,al riguardo, che la liquidazione del TFR era avvenuta sul rilievo dell’intervenuta tassazione separata di emolumenti corrisposti al Roberti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Si trattava, pertanto, di prestazioni erogate in forma capitale sulla base dell’adesione del contribuente al fondo di pensione aziendale che, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004, sono soggette a controllo il cui esito va comunicato al contribuente con la procedura di cui al citato art. 36-bis, alla qualefa seguito l’iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro trenta giorni.

2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non si è conforma al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, d'incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione(v.

Cass. n. 9218/2018; Cass. n. 4481/2018; Cass. n. 23805/2016). Il ricorso alla procedura automatizzata è, pertanto, non solo consentito, ma, di più, prescritto, per il calcolo dell’imposta nei casi analoghi a quello sul quale si controverte, essendo unicamente richiesto, a tutela delle ragioni del contribuente, che l’iscrizione a ruolo sia preceduta dalla comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione, nella specie verificatasi.

3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza d’appello va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame della vicenda alla luce dell’indicato principio di diritto e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giu