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Ordinanza Interlocutoria — n. 9048/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new fiscal law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9048/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the taxpayer's request to suspend the proceedings pending the application of a new simplified settlement procedure. The underlying dispute involved the Italian Revenue Agency challenging a regional tax commission's decision regarding personal income and corporate taxes for a closely held company. The court suspended the case because the taxpayer formally requested the expedited resolution mechanism introduced by recent legislation, which requires payment of disputed amounts to settle the matter without a full trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer requests the simplified definition of a pending tax dispute involving the Revenue Agency, the proceedings are suspended until the deadline for payment and submission of the settlement request.

Parole chiave

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simplified tax settlement Revenue Agency appeal closely held company procedural suspension fiscal legislation 2022 ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sottrazione dell'iva impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
546»; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit.
Art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022
2023 ) , dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
d.P.R. n. 600 del 1973
38, 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.
d.P.R. n. 602 del 1973
36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in combinato disposto con l’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5613/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro De Gaetano Roberto, rappresentato e difes o d a ll’avvocato Giovanni D’Elia, con domicilio eletto in Roma, Ostia Lido, Viale dei Promontori n. 428, presso lo studio dell’avvocato Stefania Filizzola , giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania– Sezione staccata di Salerno n. 7745 / 09 / 20 1 5 , depositata il 6.08.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento–Ordinanza interlocutoria - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – s ezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto da De Gaetano Roberto avverso l a sentenz a della CTP di Salerno, con l a qual e era no stat i rigettati i ricors i riuniti proposti dal predetto contribuente avverso due distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativ i, rispettivamente, agli anni2006 e 2007 ; -l ’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -De Gaetano Roberto resiste con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente annullato gli avvisi di accertamento impugnati, sebbene emessi nei confronti di De Gaetano Roberto in proprio, in quanto riguardanti il suo reddito personale, senza considerare che la Commerce s.r.l. era una società a ristretta base partecipativa, priva di unastruttura organizzativa, tanto da far ritenere che l’attività fosse esercitata direttamente dai soci, e che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Commerce s.r.l. , da cui scaturivano gli avvisi personali del De Gaetano , erano stati sostituiti con altri , “in capo alla società Commerce s.r.l…. con responsabilità dei soci De Gaetano Roberto e Esposito Antonio ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in combinato disposto con l’art. 2495 del codice civile”, sia quali diretti percettori del reddito prodotto dalla società a ristretta base partecipativa, sia quali successori della società; - c on il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 38 e 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, 5 del TUIR, 1306, 2495 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto ch e l’annullamento, in separato giudizio, de gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Commerce s.r.l. producesse i suoi effetti anche sull’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio De Gaetano Roberto, senza considerare che la posizione d ei soci doveva essere inquadrata nell’ambito del fenomeno successorio, tanto da potersi applicare la disposizione di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, che legittima l’Amministrazione finanziaria a mantenere l’intestazione dell’avviso di accertamento alla società estinta e a notificarlo ai soci eventualmente anche impersonalmente e collettivamente nell’ultima sede della società cancellata; - in via preliminare, occorre rilevare che la società contribuente ha depositato in data 19.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'1 .01. 2023 ) , dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nu