Court suspends tax appeal proceedings until July 10, 2023, pending the outcome of a specific legislative provision application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings regarding the nullity of a payment order until July 10, 2023. The lower court had declared the payment order null because the tax authority failed to notify the assessment notice to the taxpayer's actual domicile, relying instead on outdated census data. The court granted the taxpayer's request to suspend the case based on a specific clause in the 2022 budget law, thereby delaying the final resolution of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 della legge 197/2022; The court may suspend tax litigation proceedings when a taxpayer invokes the specific suspension mechanism provided by the aforementioned legislative provision.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16406/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ATTOLINI CESARE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGIERI- FAZZI PAOLA (RGGPLA65S48E506F) (pec ruggieri - fazzi.paola@ordavvle.legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di COM M.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 2657/2014depositata il 16/12/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE.
Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia- sezione staccata di Lecce - che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento da parte di Cesare Attolini, che assumeva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, per Irpef e Iva anno 2005, ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando la nullità della cartella di pagamento. La CTR ha accertato che la notifica dell’accertamento era stata effettuata il 24 novembre 2011 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a omonimo del contribuente, Cesare Attolini nato nel 1972 e residente in Via Pinedo 9, Brindisi, ritenendo che il criterio della iscrizione anagrafica, ai sensi del RDL 1639/1936 - in base al quale il contribuente, nato nel 1944, risultava residente in Via Pinedo 17, Brindisi - doveva ritenersi il criterio principale per la determinazione del domicilio fiscale, visto anche l’art. 6 l. 212/2000, che impone all’Amministrazione di notificare gli atti tributari nel luogo di effettivo domicilio del contribuente.
Conclusivamente, preso atto anche dell’attività di avvocato svolta dal contribuente e della mancanza di attestazione di ricerche da parte del messo notificatore, ha ritenuto non notificato l’avviso di accertamento con conseguente nullità della successiva cartella di pagamento. Resiste con controricorso Cesare Attolini. Con successiva istanza chiede la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della disposizione dell’art. 1,comma 197, della legge 197/2022. Considerato che: preso atto della predetta istanza, il giudizio va sospeso fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1 comma 197 l. 197/2022 e la causa rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia