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Ordinanza Interlocutoria — n. 9011/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands IMU tax exemption case to public hearing pending related rulings on legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9011/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the IMU tax exemption for a retired agricultural entrepreneur. The lower tribunal rejected the claim because the plaintiff's pension income outweighed his agricultural income, denying the statutory exemption. Consequently, the court ordered the case remitted to the public hearing schedule to await decisions on related precedential matters.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 5 D.L. 201/2011; Art. 78 bis comma 3 D.L. 104/2020: When a retired agricultural entrepreneur's primary income source is a pension rather than agricultural activity, the tax exemption for agricultural land does not apply, and the case must be remitted if related precedential rulings are pending.

Parole chiave

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IMU tax exemption agricultural entrepreneur pension income tax burden remittal to public hearing legal interpretation Cassation procedure imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 5 del D.L. n. 201 del 2011
Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge (in particolare: art. 13, comma 5, del D.L.
Art. 78 bis comma 3 del D.L. n. 104/2020 convertito nella L. 13.10.2020 n. 126
201 del 2011, nel testo vigente nel periodo d’imposta per cui è causa e art. 78 bis, comma 3, del D.L.
Art. 360 n.3 c.p.c.
126, norma di interpretazione autentica) in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso il diritto all’agevolazione fiscale a Luigi Burocco poiché la sua fonte di reddito prevalente non derivava dalla conduzione dei terreni.
Art. 360 n.5 c.p.c.
126, norma di interpretazione autentica) in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso il diritto all’agevolazione fiscale a Luigi Burocco poiché la sua fonte di reddito prevalente non derivava dalla conduzione dei terreni.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8846/21proposto da: GIOVANNA MARTINATO, MADDALENA BUROCCO, ALESSANDRA BUROCCO E LAURA BUROCCO, elettivamente domiciliate in VERCELLI, PIAZZA PAIETTA N.4, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA VARALDA che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro COMUNE DI CASANOVA ELVO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BERTI che lo rappresenta e difende giusta procura presente in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 96/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTEdepositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE.

Ritenuto che: Giovanna Martinato, Maddalena Alessandra e Laura Burocco, in qualità di eredi di Luigi Burocco, ricorrente in primo e secondo grado, propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 96/21, dep. il 10/02/2021, che ha respinto il ricorso di Luigi Burocco avverso il provvedimento di accertamento IMU relativo ad anno di imposta 2013. Tale provvedimento accertava l’omesso integrale versamento IMU relativamente ad alcuni terreni agricoli di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti, e ciò in considerazione del fatto che il Burocco, essendo un imprenditore agricolo pensionato, non poteva usufruire dell’agevolazione IMU.

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di prime cure, ritenendo che Luigi Burocco, iscritto all’INPS in qualità di coltivatore diretto in pensione, non ha diritto all’agevolazione fiscale in quanto la sua fonte di reddito prevalente non derivava dalla conduzione dei terreni, riscontrando la prevalenza del reddito da pensione rispetto a quello da attività agricola. Il Comune di Casanova Elvo resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge (in particolare: art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, nel testo vigente nel periodo d’imposta per cui è causa e art. 78 bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito nella L. 13.10.2020, n. 126, norma di interpretazione autentica) in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso il diritto all’agevolazione fiscale a Luigi Burocco poiché la sua fonte di reddito prevalente non derivava dalla conduzione dei terreni.

2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’entrata in vigore dell’art. 78 bis, c.3 del D.L. 104/2020, convertito nella L. 13.10.2020 n. 126 - norma di interpretazione autentica- in relazione all’art. 360, n.5 c.p.c..

3. La controversia s ’ incentra sulla spettanza dell'esenzione da IMU per l’anno 2013 a favore del coltivatore diretto, che sia proprietario o possessore di terreni agricoli, anche dopo il suo pensionamento.

4. Preso atto della segnalazione da parte del Comune della già avvenuta fissazione per i giudizi collegati della p.u. del 5 aprile 2023, la causa va rinviataa n.r. in attesa delle decisioni delle cause rimesse già alla p.u.,in relazione alla loro rilevanza nomofilattica.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle cause alla pubblica udienza in