Cassation court dismisses appeal when tax assessment is defined under the 2017 settlement law. Appeal dismissed because tax debt was extinguished by the 2017 settlement procedure. The court ruled that the appeal lacks standing since the tax debt was already settled. The decision confirms that defined tax debts cannot be challenged in cassation. Keywords include tax settlement, definition of debt, cassation appeal, tax administration, procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying tax debt had been defined under the 2017 settlement law. The taxpayers challenged a regional commission decision confirming tax assessments, while the tax agency argued the debt was already settled. The court dismissed the appeal as the legal prerequisites for filing a cassation appeal were not met due to the prior settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. n. 50/2017; Art. 366 c.p.c.: When a tax debt is defined under the settlement procedure, the corresponding cassation appeal is inadmissible as the legal interest to challenge the decision no longer exists.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7603-2014R.G., proposto da: COLTRO VITTORIO C s.a.s.(già Co.ma.pel. s.n.c. di Coltro e Lanaro), cf. 01523920286, in persona del suo legale rappresentante p.t.; COLTRO Vittorio, c.f. CLTVTR48P21G224W, LANARO Patrizia , cf. LNRPRZ56A55G224D, elettivamente domiciliati i n Roma, P.zza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. Stefano Coen, dal quale, unitamente all’avv. Alberto Buscema, sono rappresentati e difesi - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 77/08/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 23.09.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Accertamento– Bancari –Condono exart. 11d.l. n.2 RGN 7603/2014 Consigliere rel . Federici Rilevato che L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica fiscale, notificò alla Co.ma.pel s.a.s., ora Coltro Vittorio C s.a.s., l’avviso d’accertamento con cui furono rideterminati i ricavi della società (€ 450.310,00), oltre che l’Iva e l’Irap relativamente all’anno 2005, con irrogazione delle sanzioni. Furono peraltro notificati avvisi di accertamento nei confronti dei soci, ai fini del reddito d’impresa relativo alla quota di partecipazione sociale.
Avverso gli atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che con la sentenza n. 88/02/2011 ne accolse in parte le ragioni, annullando il recupero ad imponibile delle somme corrisposte per l’acquisto di titoli di stato, nonché le sanzioni. Le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la sentenza n. 77/08/2013, ora al vaglio della Corte, rigettò il ricorso dei contribuenti e accolse quello dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo dunque integralmente le ragioni dell’Agenzia delle entrate.
La società e i soci hanno censurato la decisione con dieci motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio il difensore delle parti ha depositato documentazione relativa alla definizione della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n.
96. Nell’adunanza camerale del 6 aprile 2022 fu disposta la comunicazione della predetta documentazione alla difesa erariale, al fine della verifica di regolarità, cui l’Avvocatura dello Stato ha dato risposta. La causa è stata trattatae riservata all’udienza del 10 febbraio 2023. Considerato che Parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n.
50. La documentazioneè stata comunicata all’Agenzia delle entrate , e per essa alla difesa erariale, che ha dichiarato che “gli avvisi di accertamento impugnati sono stati definiti ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017”.RGN 7603/2014 Consigliere rel . Federici Ricorrono dunque i presupposti p revisti dall’art. 11 cit., dovendosi pertanto disporre in conformità dell’istanza. L e spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha antic