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Ordinanza Interlocutoria — n. 8977/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow taxpayers to use new simplified Cassation procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8977/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding fixed-rate gambling taxes to permit the use of a new simplified procedure. Taxpayers argued that the lower court's rejection of their claim was erroneous, while the Revenue Agency maintained the original tax assessment was valid. The court granted the suspension because no manifest inadmissibility existed for the taxpayers' request to benefit from the expedited Cassation process established by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022; When taxpayers request suspension of a pending tax appeal to utilize the simplified Cassation procedure defined by Law 197/2022, the court must suspend the proceedings unless manifest inadmissibility is proven.

Parole chiave

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simplified Cassation procedure tax appeal suspension Law 197/2022 fixed-rate gambling tax manifest inadmissibility tassa sulle case da gioco tassa di promozione del turismo imposta sui profitti derivanti da partecipazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022
Considerato che I ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 20979-2020, proposto da: Lt BET s.n.c. di LUIGI LONGO C., in liquidazione, cf. 02715750606,in persona del liquidatore p.t., STANLEYBET MALTA LIMITED, c.f. 97629110152, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 69, presso lo studio dell’avv. Roberta Feliziani, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Agnello- Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf 972108905 84 , in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 7155/19/2019della Commissione tributaria regionale delLazio, sez. staccata di Latina, depositata il 2 0 . 12 .20 19 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 10 febbraio 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Giuochi e scommesse - Imposta Unica RGN 20979/2020 Consigliere rel. Federici Rilevato che A seguito dell’avviso d’accertamento, notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno d’imposta 2012 all e società ricorrenti, l’Amministrazione recuperò a tassazione l’imposta afferente allescommesse a quota fissa,concluse dai giocatori italiani con il bookmaker Stanleybet Malta Limited. La pretesa erariale era stata rivolta, a titolo di obbligato principale,nei confronti della Lt Bet s.n.c., quale centro trasmissione dati (CTD), e, a titolo di soggetto obbligato in solido , nei confronti de lla Stanleybet.

Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Latinacon sentenza n. 359/03/2018 rigettò il ricorso dell e società. L’appello fu respinto dalla Commissione tributaria regionale delLazio, sez. staccata di Latina,con sentenza n. 7155/19/2019, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi d’imposta e, richiamando gli interventi della Corte Costituzionale nonché della Corte di Giustizia UE, ha escluso, nei termini chiariti dalla giurisprudenza costituzionale ed unionale, la legittimità dell’imposta e della soggettività passiva dei contribuenti.

Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fissata l’adunanza camerale del 10febbraio 2023, i contribuenti hanno chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata del giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito dell’adunanza cameralela causa è stata riservata. Considerato che I ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine hanno depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.RGN 20979/2020 Consigliere rel. Federici La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo