Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8976/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court reversed for failure to prove payment of insurance reimbursement for stolen goods under burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8976/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a company's income tax liability. The agency argued that an insurance payment for stolen aluminum constituted taxable income, while the company claimed it was a cost offset by a third-party invoice. The court found the lower court erred in assuming the payment was made without requiring the taxpayer to prove the contract's validity and the actual transfer of funds, as the documents cited did not match the theft date. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer, who failed to demonstrate the payment, leading to the reversal of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 85, comma 1, lett. f), TUIR; Art. 2697, cod. civ.: When a taxpayer claims an insurance reimbursement is not taxable income but a deductible cost, the taxpayer bears the burden of proving the existence of the contract and the actual payment, and the tax authority is not required to prove the non-existence of the payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof tax insurance reimbursement stolen goods income taxable income deduction contractual validity proof garanzia fiscale computo del reddito valore fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 85, comma 1, lett. f), TUIR
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 1, lett. f), TUIR, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
f), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ad avviso della stessa, infatti, erroneamente la CTR non considerava che le indennità conseguite in sostituzione di perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, come dispone la norma assunta violata.
Art. 2697, cod. civ.
Col terzo motivo, in via subordinata, viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art.
art. 2697 cod. civ
Alla stregua di ciò, ed in applicazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ., la CTR avrebbe quindi dovuto prendere atto del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18012/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro C.S.L. CENTRO SERVIZI LAMINATI S.R.L., sedente in Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché VALDISOLO LUIGI, rappresentati e difesi dall’avv. Diego Bonavina jr., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 4, presso l’avv.

Giuseppe Colonna, il tutto come da procura in calce al ricorso introduttivo; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.167/29/16, depositata il 26 gennaio 2016 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia procedeva alla notifica di avviso di accertamento in conseguenza della rideterminazione, ai fini delle imposte dirette TASSAZIONE RISARCIMENTO (IRES e IRAP), dei ricavi dichiarati dall’impresa nella misura di ulteriori € 226.676,72, oltre a mancate ritenute, scaturente da mancata contabilizzazione di un risarcimento percepito a fronte del furto di 92 tonnellate di alluminio avvenuto il 30 ottobre 2001. 2.La contribuente impugnava l’atto eccependo come la somma non costituisse maggior reddito, visto che l’alluminio oggetto di furto era di proprietà di terzi, e che lo stesso si trovava presso l’impresa solo in conto lavorazione, producendo a sostegno di ciò una fattura emessa dall’asserito titolare del bene e una copia del contratto stipulato con esso, cioè Industrie Laminazione Alluminio s.p.a.

Proponeva autonomo ricorso il Valdisolo, destinatario di avviso di accertamento qual socio al 90 %, per non aver dichiarato il reddito di cui si tratta che si presumeva allo stesso distribuito proporzionalmente, allegando inoltre come non fosse legittimo ritenere provata la distribuzione dalla sola circostanza della ristretta base sociale. L’adìta CTP rigettava i ricorsi, e i contribuenti proponevano allora appello, a definizione del quale la CTR accoglieva il gravame ritenendo decisivo il fatto che l’importo della fattura emessa dalla proprietaria dell’alluminio non fosse stato contabilizzato fra i costi.

2. L’Agenzia delle entrate propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. I contribuenti resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 1, lett. f), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ad avviso della stessa, infatti, erroneamente la CTR non considerava che le indennità conseguite in sostituzione di perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, come dispone la norma assunta violata. 1.1.

Il motivo è infondato poiché in nessun passaggio la sentenza d’appello mostra di fornire un’interpretazione che non considera la disposizione in esame, ma anzi si preoccupa di motivare sulla base delle risultanze probatorie, in relazione al fatto che il risarcimento era stato percepito senza che ilrimborso al proprietario fosse stato a suo tempo oggetto di contabilizzazione come costo, volendo con ciò inequivocabilmente fare applicazione della disposizione in esame, poiché l’eventuale contabilizzazione del costo suddetto avrebbe poi determinato la necessità di considerare il risarcimento come ricavo.

2. Col secondo motivo l’Agenzia assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., avendo dato per presuppostoche la contribuente avesse versato effettivamente alla Industria Laminati Alluminio s.p.a. l’importo ricevuto a titolo di risarcimento, e ciò in base alla fattura ricevuta. Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, a fronte della radicale contestazione da parte dell’erario circa l’effettività dell’anticipazione, avendo l’Agenzia dedotto l’assenza di data certa della fattura e del contratto –per il quale ulteriormente era dedotta anche la non certa riferibilità al materiale sottratto – nonché la genericità dell’inventario, ed espressamente avendo poi espressamente ritenuto non provato l’avvenuto pagamento, contestando altresì la difesa secondo cui lo stesso non doveva essere oggetto di contabilizzazione provenendo da terzi. 2.1.

Il motivo è infondato, dal momento che la pronuncia impugnata non afferma affatto che sia incontestato il pagamento del risarcimento alla proprietaria da parte della contribuente, o meglio, in base alle risultanze processuali, da parte del Valdisolo, ma semplicemente che non risultasse contestato che l’importo della fattura emessa dalla proprietaria fosse stato contabilizzato qual costo, sì da non costituire componente negativa del reddito.

3. Col terzo motivo, in via subordinata, viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Infatti in proposito si contesta che la CTR abbia dato per presupposto l’avvenuto pagamento, che però non risulta provato, per quanto riguarda i documenti citati sopra in base alle contestazioni ivi rassegnate, e per quanto riguarda la decisione del Tribunale di Padova che aveva risolto la controversia tra la contribuente e l’assicuratrice, in quanto in essa non vi è alcun riferimento alla società asserita proprietaria dei rotoli d’alluminio. 3.1.

Il motivo è fondato. E’ evidente come la CTR abbia violato la disposizione di cui all’art. 2697, cod. civ., in tema di distribuzione dell’onere probatorio, poiché, una volta che l’Agenzia aveva contestato sia la certezza della data della fattura, sia soprattutto la prova di un rapporto contrattuale, posto che il contratto prodotto faceva riferimento al periodo 1.12.1998-31.12.1999, laddove il furto avveniva nell’ottobre 2001, sia ancora l’effettività del pagamento, spettava alla contribuente la prova del pagamento stesso, al fine di poter dimostrare che il percepimento delle somme da parte dell’assicuratrice aveva costituito un mero rimborso di quanto corrisposto al proprietario del materiale sottratto.

Invece la contribuente ha affidato le proprie difese, oltre che alla documentazione contestata di cui sopra, ad elementi inconsistenti e non qualificabili come prova, come la circostanza per cui il rimborso in favore della proprietà sarebbe avvenuto a cura del socio Valdisolo, il quale però non riusciva a dimostrare già in sede di accertamento il relativo pagamento, né risultava l’annotazione del credito del socio che avrebbe con il pagamento finanziato la società (come espressamente eccepito dalla difesa erariale). Alla stregua di ciò, ed in applicazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ., la CTR avrebbe quindi dovuto prendere atto del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente.

4. Sulla base di quanto precede il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa