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Ordinanza — n. 8965/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal, declaring case extinguished due to voluntary settlement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement procedure and paid the owed amount. Although the taxpayer initially challenged the tax assessment on formal grounds, the tax authority confirmed the debt was resolved through the agreed settlement. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the subject matter of the dispute had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148; Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002: When a taxpayer voluntarily adopts a simplified settlement procedure and pays the owed amount, the subject matter of the dispute ceases to exist, rendering the judicial process extinguished without the need for further procedural contributions.

Parole chiave

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tax settlement procedure cessation of subject matter voluntary payment judicial extinction simplified tax definition contributo unificato tax litigation dismissal accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
La contribuente ha dimostrato di aver formulato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione alla cartella in esame ai sensi dell’art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, come del resto si ricava dalla stessa nota dell’Agenzia, che dà altresì atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass.07/06/2018, n.14782
Cass.07/06/2018, n.14782).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6742/2014 R.G. proposto da: FINILEASING SRL, in Fallimento, sedente in Milano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Scardigli e Francesco Daniele Di Donato, domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, 36/b, il tutto come da procura a margine della procura 2 aprile 2019; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – EQUITALIA NORD, in persona del legale rappresentante; - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.108/36/13, depositata i l 29 luglio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE TRIBUTI estinzione 1. La contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 0682010002665390) avente ad oggetto IVA e IRAP (rispetto ai quali debiti non veniva proposta impugnativa) ed IRES, anno 2006, per ragioni formali e mancata comunicazione della liquidazione. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in appello, confermava la decisione. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita per resistere all’impugnativa, mentre Equitalia è rimasta intimata.

2. In data 12 aprile 2019 la ricorrente depositava istanza per pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto aveva aderito alla definizione agevolata. La difesa erariale con memoria 29 luglio 2019, dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e dell’avvenuto pagamento di quanto previsto, a seguito di nota del 7 giugno 2019 della Direzione Provinciale di Milano dell’Agenzia, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo. CONSIDERATO CHE 1. La contribuente ha dimostrato di aver formulato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione alla cartella in esame ai sensi dell’art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, come del resto si ricava dalla stessa nota dell’Agenzia, che dà altresì atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto. E’ poi pacifico che la presente controversia riguarda la sola IRES, oggetto con altri tributi della surriferita cartella.

2. Alla luce di quanto precede dev’essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, per cessata materia del contendere avendo altresì la contribuente corrisposto quanto dovuto in relazione al relativo oggetto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate;

3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico di ch