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Ordinanza Interlocutoria — n. 8964/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax dispute over fixed-odds betting to allow use of new simplified Cassation procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8964/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax litigation regarding fixed-odds betting to permit the taxpayers to utilize the simplified Cassation procedure introduced by Law 197/2022. Although the Regional Tax Commission had previously ruled in favor of the tax authority, the taxpayers sought a procedural shortcut to expedite the final judgment. The court granted the suspension because no manifest inadmissibility was found in the request to apply the new legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022; The court may suspend a pending tax proceeding to allow the parties to avail themselves of the simplified Cassation procedure if no manifest inadmissibility is evident.

Parole chiave

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simplified Cassation procedure Law 197/2022 tax suspension order fixed-odds betting tax procedural expedient tassa sulle case da gioco imposta sui profitti derivanti da partecipazioni giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022
Considerato che I ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022
Sospende ilgiudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinv
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 20977-2020, proposto da: SCARLATO Salvatore, cf. SCRSVT92C30F205U, MONIZZA Alessandro, c.f. MNZLSN92S24F205D, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 69, presso lo studio dell’avv. Roberta Feliziani, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Agnello- Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf 972108905 84 , in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 216/05/2020della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 28.01.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 10 febbraio 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che Giuochi e scommesse - Imposta Unica RGN 20977/2020 Consigliere rel. Federici A seguito dell’avviso d’accertamento, notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno d’imposta 2013 alla Sesto Diamonds s.n.c. di Monizza Alessandro e Scarlato Salvatore, l’Amministrazione recuperò a tassazione l’imposta afferente le scommesse a quota fissa, concluse dai giocatori italiani con il bookmaker Centurionbet. La pretesa erariale era stata rivolta,a titolo di obbligato principale, nei confronti della Sesto Diamonds s.n.c., quale centro trasmissione dati (CTD), e,a titolo di soggetto obbligato in solido,nei confronti della Centurionbet.

Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3093/04/2017 rigettò il ricorso della società (CTD). L’appello fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 216/05/2020, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, dopo aver ritenuto infondate le richiestedi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e di legittimità costituzionale della legge, anche in considerazione dei precedenti in materia, ha riconosciuto la soggettività passiva d’imposta del CTD, ancorché non rilasciata o inefficace la concessione dell’Amministrazione fiscale.

Gli odierni ricorrenti, succeduti alla Sesto Diamonds s.n.c.,nelle more cassata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso avverso la sentenza, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fissata l’adunanza camerale del 10febbraio 2023, i contribuenti hanno chiesto la so spensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata del giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito dell’adunanza cameralela causa è stata riservata.

Considerato che I ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine hanno depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.RGN 20977/2020 Consigliere rel. Federici La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende ilgiudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinv