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Ordinanza — n. 8963/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows taxpayers' appeal against tax agency's presumption of higher property sale value for direct tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed two taxpayers' appeals against a regional tax commission's decision to uphold the tax agency's revaluation of property sales. The agency had presumed a higher sale price based on registration tax assessments, ignoring sworn expert valuations and the voluntary nature of third-party adherence to those figures. The court ruled that the tax agency cannot inductively infer a higher direct tax value solely from registration tax data, establishing that such assessments lack evidentiary weight without specific proof.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 3 d.lgs. 147/2015; Art. 360 c.p.c.: The existence of a higher consideration for direct taxation is not presumed solely based on the value declared or assessed for registration tax purposes, nor does third-party adherence to such an assessment constitute valid evidence against the taxpayer.

Parole chiave

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direct taxation registration tax property valuation inductive presumption tax burden evidentiary weight third party adherence imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 3 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
A seguito dell’entrata in vigore dell'art. 5, comma 3, d.lgs.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 67 e 68, TUIR
Artt. 2727, 2728 e 2729, cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/08/2017, n. 19227
Cass. 25/06/2021, n. 18351
A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente” (Cass. 25/06/2021, n. 18351).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23285/2015 R.G. proposto da: BALDASSINI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Astorri, come da procura in calce al ricorso introduttivo; –ricorrente – BALDASSINI LORENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Rosati, ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, 268/A presso l’avv. Gianluca Caporossi, il tutto come da procura in calce al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n.393/8/15, depositata il 2 marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate procedeva alla notifica di avviso di accertamento in conseguenza della rideterminazione, ai fini delle PLUSVALENZA cessioni immobili imposte dirette, del corrispettivo di vendita di terreni edificabili da parte dei ricorrenti, già comproprietari degli stessi, avvenuta in data 28 giugno 2006, assumendo che il valore di tali beni assurgesse alla somma di € 1.364.000,00 anziché a quello dichiarato di € 1.133.200,00, accertando così una plusvalenza di € 231.700,00.

I contribuenti proponevano separati ricorsi, basando le loro difese sulla sussistenza di una perizia di stima giurata del 23 giugno 2006, in virtù della quale, pur aggiornato il valore all’epoca della cessione (essendo lo stesso indicato alla data del 1° gennaio 2005) nessuna plusvalenza si era verificata, e del resto l’unico elemento addotto dall’Ufficio sarebbe consistito nell’accertamento effettuato ai fini dell’imposta di registro, rispetto al quale gli acquirenti avevano prestato adesione. La CTP, accogliendo le difese dei ricorrenti, annullava l’accertamento della maggior imposta, ma la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, accoglieva lo stesso, ritenendo che l’Agenzia fosse legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza accertata in sede di applicazione dell’imposta di registro.

2. I contribuenti propongono così separati ricorsi in cassazione affidati rispettivamente a due e tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è limita ta a depositare atto ai fini della partecipazione alla discussione della causa. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative in vista della deliberazione. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo Paolo Baldassini assume la violazione degli artt. 67 e 68, TUIR, 2727, 2728 e 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ., ritenendo che la differenza dei presupposti delle due imposte (imposta di registro ed imposizione diretta), l’uno configurato nel valore di comune commercio e l’altro nel corrispettivo percepito, e l’assenza di elementi indiziari volti a porre nella specie in discussione le risultanze dell’atto di trasferimento, ampiamente corroborate dalle risultanze della perizia di stima giurata, non giustificavano da parte dell’Agenzia l’accertamento di una plusvalenza appunto ai fini dell’imposizione diretta.

Ritenendo così la CTR che invece pur solo in presenza dell’individuazione di un maggior valore ai fini dell’imposta di registro si giustificasse la rettifica anche ai fini dell’imposta diretta, la stessa avrebbe errato.

2. Con il secondo motivo Paolo Baldassini assume la violazione sempre degli artt. 67 e 68, TUIR, 2697, 2727, 2728 e 2729, cod. civ., ed omesso esame di fatti decisivi, per aver la CTR ritenuto che in presenza di un diverso accertamento ai fini dell’imposta di registro si invertisse l’oneredella prova in ordine all’effettivo prezzo corrisposto, rilevante ai fini dell’imposizione diretta, trascurando inoltre le risultanze emergenti tanto dall’atto di trasferimento quanto dalla perizia giurata di stima.

3. I motivi proposti da Lorenzo Baldassini, pur diversamente articolati, ricalcano esattamente quelli proposti da Paolo.

4. I motivi proposti, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati. A seguito dell’entrata in vigore dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147:“Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

Sulla base di tale chiaro dettato normativo, questa Suprema Corte ha sancito in plurime occasioni come l'esistenza di un maggior corrispettivo, ai fini della tassazione diretta, non è inducibile unicamente sulla base del valore oggetto di dichiarazione o di accertamento al diverso fine della imposizione indiretta sui trasferimenti (ex plurimis, Cass. 02/08/2017, n. 19227). Né l’adesione di terzi (in questo caso l’acquirente) al diverso accertamento ai fini dell’imposta di registro può assumere valore di indizio ai fini dell’imposizione diretta:

“L'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente” (Cass. 25/06/2021, n. 18351).

5. Il ricorso merita dunque accoglimento con cassazione della sentenza di secondo grado e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., vanno accolti i ricorsi introduttivi. Le spese gravano sulla soccombente amministrazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi condannando la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida per ciascuno dei ricorrenti in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % de