Court dismisses appeal and declares case extinguished due to taxpayer's payment of tax under simplified dispute resolution scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the litigation extinguished because the taxpayer fulfilled the conditions for the simplified dispute resolution scheme, leading the tax agency to revoke its prior denial. Although the taxpayer initially requested dismissal based on payment without addressing the agency's earlier objection, the court recognized the subsequent revocation of the denial as the decisive factor. Consequently, the appeal was dismissed, and the procedural outcome was the formal extinction of the case due to the cessation of the subject matter in dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a taxpayer fulfills the conditions for the simplified dispute resolution scheme and the tax authority revokes a prior denial of such definition, the litigation is extinguished for cessation of the subject matter in dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6246/2016R.G. proposto da: PELLEGRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana 66, presso lo studio dell’avvocato Pietro Paternò Raddusa (PTRPTR57E26C351G) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’ avvocat o Piergiorgio Finocchiaro (FNCPGR57P07C351C), in sostituzione del precedente difensore, in virtù di procura speciale a margine della memoria del 30 luglio 2018 –Ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende.
–Controricorrente – avverso la sentenza n. 3406/2015 della CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania, depositata il 31/07/2015. IRPEF ACCERTAMENTO Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Giuseppe Pellegrino ha proposto ricorso, con quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
2. Il contribuente,con istanza del 10 /06/2019, ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, instando altresì per la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.
3. Con atto del 29 /06/2020, l’Agenzia delle entrate ha fatto pervenire un diniego di definizione agevolata, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con contestuale istanza di trattazione del processo.
4. Il contribuente, con memoria exart. 380 - bis .1 , c od. proc. civ. , ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuto pagamento degli importi dovuti, senza confrontarsi con il diniego di definizione agevolata dell’ufficio.
5. Questa Corte, con ordinanza del 4/05/2022, ha onerato il contribuente di notificare all’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., la documentazione attestante la prova dei versamenti effettuati per la definizione agevolata, e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
6. Il contribuente, con una seconda memoria ex art. 380 - bis .1 , cod. proc. civ., ha dichiarato e documentato di avere adempiuto all’incombente di cui sopra, di avere effettuato il pagamento della prima rata e i versamenti successivi, e ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessione della materia del contendere. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, in data 10/09/2020, re melius perpensa, ravvisando la sussistenza delle condizioni per la definizione agevolata della lite fiscale, ha revocato in autotutela il precedente diniego.
7. Sussistono, pertanto , i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
8. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, dell’articolo 6,le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; e infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018. Spese a carico della par