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Ordinanza — n. 8954/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of interest after society judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by a shareholder against a regional tax commission's decision. The court ruled the appeal inadmissible because a prior judgment against the shareholder's company had already established the tax liability, creating a lack of legal interest under Article 100 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court rejected the arguments regarding the suspension of proceedings and the characterization of the company as a capital company.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 90 l. 289/2002: A shareholder's appeal against a tax assessment is inadmissible if a prior judgment against the company establishes the liability, rendering the appeal devoid of legal interest.

Parole chiave

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lack of legal interest tax appeal inadmissibility shareholder liability company judgment effect Code of Civil Procedure imposta sull'utile delle aziende tassa sulle case da gioco procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 90 l. 289/2002
42, 73, 145 e 148, comma 8 , TUIR , art. 90 l. 289/2002, artt.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., ovvero violazione di legge con riferimento all’art.
Art. 295 c.p.c.
Il motivo è peraltro infondato con riferimento alla richiesta sospensione, in base alla evoluzione della giurisprudenza, non vertendosi nella fattispecie di ipotesi di pregiudizialità necessaria (ex art. 295 c.p.c.) bensì facoltativa, che, come tale,può essere adottata discrezionalmente , ai sensi dell'ar t.
Art. 337, second comma, c.p.c.
art. 100 c.p
art. 295 c.p
Il motivo è peraltro infondato con riferimento alla richiesta sospensione, in base alla evoluzione della giurisprudenza, non vertendosi nella fattispecie di ipotesi di pregiudizialità necessaria (ex art. 295 c.p.c.) bensì facoltativa, che, come tale,può essere adottata discrezionalmente , ai sensi dell'ar t.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 21/02/2005, n. 3442
Cass. Sez. 2, 21/02/2005, n. 3442), dalla considerazione che - a seguito della sentenza di questa Corte (Cass.
Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2022, n. 16523
Sez. un. n. 21763 del 29/07/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7334/2016 R.G. proposto da : MICCOLIS MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBERA GIOACCHINO (BRBGCH47B25L328B) (PEC avv.barberag@pec.giuffre.it), in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELL A PUGLIA, n. 1827/2015,depositata i l 07/09/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: Michele Miccolis, socio al 95% di Materdomini, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef anni 2006/2008, ha rigettato l’appello del contribuente. La CTR ha ritenuto che la sentenza, ancorch é non passata in giudicato, emessa nei confronti della società, che ne aveva rigettato il ricorso, costituiva elemento idoneo in ordine alla prova della distribuzione ai soci degli utili, tenuto conto anche degli ulteriorielementi vagliati dal giudice di primo grado, che sulla base di una complessa indagine finanziaria sulla movimentazione bancaria della società e in assenza di valide giustificazioni che il Miccolis non era stato in grado di fornire, ha ritenuto acclarati i maggiori ricavi in capo alla società e conseguentemente la omessa dichiarazione di utili non contabilizzati.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., ovvero violazione di legge con riferimento all’art. 295c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della decisione sulla società, verificata l’esistenza dei relativi presupposti.

2. Il motivo è inammissibile.

3. L'esame del superiore motivo di ric orso risulta assorbito, con conseguente declaratoria di inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 2, 21/02/2005, n. 3442), dalla considerazione che - a seguito della sentenza di questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2022, n. 16523) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società Materdomini Società Sportiva dilettantistica a r.l., contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n.1187/14/14, depositata il 23 maggio 2014, in relazione ai medesimi anni d’imposta- è sopravvenuta la carenza d’interesse del ricorrente, ex art. 100 c.p.c., che agisce nella qualità di socio, producendo la sentenza emessa nei confronti della società effetti nei confronti dei soci.

Il motivo è peraltro infondato con riferimento alla richiesta sospensione, in base alla evoluzione della giurisprudenza, non vertendosi nella fattispecie di ipotesi di pregiudizialità necessaria (ex art. 295 c.p.c.) bensì facoltativa, che, come tale,può essere adottata discrezionalmente , ai sensi dell'ar t. 337, secondo comma, c.p.c. (cfr. Sez. un. n . 21763del 29/07/2021).

4. Col secondo motivo si deduce violazione de gli art t . 42, 73, 145 e 148, comma 8 , TUIR , art. 90 l. 289/2002, artt. 2247 e 2195 c.c., per non avere la CTR considerato che per ritenere invocabili i maggiori utili accertati e la imputazione pro quota ai soci era necessario appurare che la Materdomini srl non fosse una società sportiva dilettantistica.

5. Il motivo, col quale è denunciata, in modo onnicomprensivo, la violazione di un coacervo di norme, senza trascrivere, peraltro il contenuto dell’avviso di accertamento, neppure allegato al ricorso, con conseguenti profili di inammissibilità, in ogni caso, è infondato.

6. Ciò in quanto il superamento dei limiti di cui all’art. 90 della l. n. 289/2002, incontroverso in fatto, lascia presumere, in concorso con gli altri elementi presuntivi addotti nella sentenza impugnata, che la società operasse come unanormale società di capitale a ristretta base partecipativa.

7. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a