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Ordinanza Interlocutoria — n. 8940/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal to join related appeals for joint examination under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8940/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the immediate merits of Gioia Umberto's cassation appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his tax dispute. The key fact is that a separate appeal by Brandi Giuseppe Elia against the same tax decision was also pending before the Sixth Section. The court ruled that under Article 335 of the Civil Procedure Code, these distinct appeals must be joined for a joint examination to avoid procedural invalidity. Consequently, the case was remanded to the lower tribunal to facilitate this necessary consolidation of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. civ.; When multiple appeals against the same administrative act are pending before the Cassation Court, they must be joined for joint examination, otherwise the non-joined appeal becomes inadmissible.

Parole chiave

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joint examination of appeals Civil Procedure Code Article 335 procedural inadmissibility consolidation of proceedings taxation appeals Cassation remand administrative litigation comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Come rilevato dal Pubblico Ministero e dal ricorrente in memoria, avverso la medesima sentenza è stato proposto altro ricorso dal ricorrente Brandi Giuseppe Elia; che deve procedersi alla riunione delle diverse impugnazioni ex art. 335 cod.
art. 335 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE Come rilevato dal Pubblico Ministero e dal ricorrente in memoria, avverso la medesima sentenza è stato proposto altro ricorso dal ricorrente Brandi Giuseppe Elia; che deve procedersi alla riunione delle diverse impugnazioni ex art. 335 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 11 aprile 2016, n. 7096
civ., pena l’improcedibilità dell’impugnazione non oggetto di esame congiunto (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2016, n. 7096); P.
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2669/2020 R.G. proposto da: GIOIA UMBERTO (C.F. GIOMRT70C10G187Y), rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA PEPE in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. FRANCESCA MARIA LORUSSO in Roma, Via Francesco Revi, 5 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1685/22/19 depositata in data 29 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE FICHERA , che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della riunione al giudizio n. 35855/2019 R.G.

PREMESSO CHE Il contribuente GIOIA UMBERTO ha proposto impugnazione avverso l’avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale si accertava l’emissione di diverse fatture per contributo pubblicitario, nonché si accertavano spese prive di giustificativi per importi superiori alla normativa in tema di tracciabilità degli importi; che la CTP ha rigettato il ricorso; che, a seguito di proposizione di ricorso in appello dei contribuenti Brandi e Gioia, la CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 29 maggio 2019, ha rigettato gli appelli dei contribuenti; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente Gioia Umberto, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; che con ordinanza interlocutoria in data 25 novembre 2021 la causa è stata rimessa alla Sezione tributaria dalla Sesta Sezione, stante la pendenza di altro procedimento iscritto al n. 35855/2019 R.G., proposto dall’altro originario appellante Brandi Giuseppe Elia;

CONSIDERATO CHE Come rilevato dal Pubblico Ministero e dal ricorrente in memoria, avverso la medesima sentenza è stato proposto altro ricorso dal ricorrente Brandi Giuseppe Elia; che deve procedersi alla riunione delle diverse impugnazioni ex art. 335 cod. proc. civ., pena l’improcedibilità dell’impugnazione non oggetto di esame congiunto (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2016, n. 7096); P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire la riunione ex art. 335 cod. proc. civ.