Cassation court dismisses appeal on tax procedure nullity but allows first ground regarding procedural violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his tax assessment. While the taxpayer argued procedural nullities and invalid sanctions, the court found the second and third grounds inadmissible or unfounded. Consequently, the decision was quashed only on the first ground regarding the violation of procedural rules concerning the responsible official.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The court must examine all grounds for nullity raised by the appellant, and a violation of the principle of contradiction regarding the identification of the procedural officer constitutes a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Girardi Silvio, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Fabio Cramarossa e Maria Grazia Mastiano, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Amedeo Avogadro n. 24 in Torino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 215, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 13 gennaio 2016, e pubblicata il 12 febbraio 2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef 2002 - Responsabile del procedimento - Trasferito - Sanzioni -Proroga dei termini di accertamento.
1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Girardi Silvio la cartella di pagamento n. 110 2010 0054685948 000, avente ad oggetto il tributo Irpef in relazione all’anno 2002, per il valore dichiarato di Euro 32.845,00, a seguito della notifica di tre avvisi di accertamento che erano stati recapitati in mani proprie il 21.12.2009, e non erano stati impugnati dal contribuente (sent. CTR, p. II).
2. Silvio Girardi proponeva ricorso avverso l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino contestando, tra l’altro, il vizio nell’indicazione del responsabile del procedimento, l’invalida richiesta di pagamento di sanzioni, nonché la prescrizione del preteso credito tributario e la decadenza dell’Ente impositore dal potere di esercitare la pretesa tributaria. La CTP rigettava il ricorso.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riproponendo le proprie censure. La CTR rigettava il ricorso.
4. Avverso la pronuncia adottata dalla CTR di Torino ha proposto ricorso per cassazione Silvio Girardi, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della impugnata sentenza del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la CTR pronunciato sulla violazione dell’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 348 del 2007, per come censurata, in materia di invalida indicazione del responsabile del procedimento.
2. Mediante il secondostrumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente afferma la “nullità della sentenza” (ric., p. 7), in conseguenza della violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello ritenendo legittima l’irrogazione di sanzioni ai sensi della normativa invocata.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR in conseguenza della violazione dell’art. 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello espresso una motivazione meramente apparente in materia di applicabilità della proroga dei termini di accertamento che avrebbe evitato il maturarsi della decadenza dal potere di esercitare la pretesa tributaria e della prescrizione del preteso credito.
4. Mediante il primo strumento di impugnazione il ricorrente censura la nullità della sentenza della CTR per non avere il giudice dell’appello pronunciato circa l’invalidità della cartella di pagamento in conseguenza della indicazione quale responsabile del procedimento di soggetto cui il contribuente mai avrebbe potuto rivolgersi, perché all’epoca della notificazione della cartella esattoriale non era in servizio presso l’ufficio emittente. Il ricorrente ha avuto cura di trascrivere nel suo ricorso per cassazione lo specifico passo dell’atto di appello in cui aveva contestato che a nulla rilevava il fatto che Garofalo Maria Rosaria fosse la direttrice dell’Ufficio delle Entrate di Chieti, all’epoca della notificazione degli avvisi di accertamento, come osservato dalla CTP, perché l’invalidità della cartella di pagamento, che contestava, dipendeva dal diverso fatto che al momento della notificazione di quest’ultima, Garofalo Maria Rosaria non era più in servizio presso l’Ufficio, e quindi non era stato in realtà indicato al contribuente alcun responsabile del procedimento cui potesse rivolgersi.
Osserva quindi il contribuente che “la CTR ha omesso completamente l’esame di tale specifica eccezione violando quindi l’art. 112 c.p.c. con la conseguenza che la sentenza deve pertanto essere cassata in relazione all’art. 30, comma 1, n. 4 [cod. pro. civ.]” (ric., p. 7). 4.1. In effetti la CTR dà atto, nella sua decisione, che in ordine alla questione della invalida indicazione del responsabile del procedimento si era dibattuto nel primo grado del giudizio (sent. CTR, p. II), e la CTP aveva affermato che “Garofalo Maria Rosa … all’epoca delle notificazioni di accertamento ricopriva la carica di direttrice dell’Ufficio di Chieti” (sent. p. IV) pronunciando quindi, il giudice di primo grado, sulle “notificazioni di accertamento”, pertanto su questione diversa da quella fatta valere in sede di appello, e ribadita in questa sede, dal ricorrente.
La CTR, nel riassumere le contestazioni proposte dal contribuente in sede di gravame, osserva che il Girardi aveva evidenziato come “l’Ufficio ammette che la Dott.ssa Garofalo fosse in carica alla data della formazione del ruolo ma non alla data della notifica di predetto ruolo” (sent. CTR, p. IV). Tuttavia il giudice dell’appello non ha affatto pronunciato in materia, ed il vizio di omessa pronuncia contestato dalla parte effettivamente sussiste. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
5. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione il ricorrente contesta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di sanzioni. La CTR afferma che l’applicazione delle sanzioni è legittima, in conseguenza della “violazione ed applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, il quale prevede sanzioni per importi dichiarati e non versati, la Commissione rigetta il motivo di parte ricorrente in quanto la richiesta all’applicazione delle sanzioni riportata in cartella si riferisce all’art. 60 comma 1 del D.P.R. n. 633/72 così come sostenuto dall’Agenzia resistente” (sent. CTR, p. V). Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto che la violazione in cui è incorso il ricorrente con il suo ritardo nel pagamento, sia prevista dall’art. 60, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972, e che tale condotta risulta sanzionata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ma non ha inteso affermare che la sanzione fosse dettata dall’art. 60 cit., come sembra interpretare il ricorrente. Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.
6. Mediante il terzo strumento d’impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per essersi espresso con una motivazione meramente apparente sulla contestazione relativa alla affermata proroga biennale dei termini di accertamento, che conseguirebbe alla mancata adesione del contribuente al condono di cui alla legge n. 289 del 2002. Infatti “la Corte di giustizia Europea, in causa C- 132/06 ha dichiarato il contrasto del condono previsto dalla legge n. 289/02 con la normativa comunitaria” (ric., p. 9). 6.1.
La censura proposta dal ricorrente risulta inammissibile, perché propone una critica attinente all’applicabilità della proroga dei termini di accertamento, in sede di impugnazione di una cartella esattoriale fondata su avvisi di accertamento, regolarmente notificati e non impugnati dal contribuente. Il motivo di ricorso risulta peraltro anche infondato, avendo questa Corte regolatrice chiarito che “in tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della l. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell'accertamento e della riscossione”, Cass. sez.
V, 24.11.2016, n. 24014. Il terzo strumento di impugnazione risulta pertanto inammissibile.
7. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, cassandosi la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto da Girardi Silvio, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione, proc