Cassation court suspends tax dispute to await local authority's decision on simplified settlement option under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax dispute between the Reggio Calabria Municipality and Porto Bolaro S.r.L. pending the local authority's decision on applying a new simplified settlement procedure. The taxpayer requested suspension to evaluate the option to settle for a reduced amount, citing specific provisions of the 2022 finance law. The court granted the suspension because the municipality retains the discretion to apply the settlement mechanism, which would legally extinguish the proceedings if exercised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 190; Art. 1, comma 194; Art. 1, comma 197; Art. 1, comma 205 of Law n. 197/2022: The court must suspend proceedings when a taxpayer requests suspension to evaluate the simplified settlement option, as the local authority's decision on applying this mechanism determines the fate of the litigation.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14914-2017 proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE RIJLI giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro PORTO BOLARO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NATALE CARBONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 3560/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/12/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di Porto Bolaro S.r.L. avverso la pronuncia n. 5367/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso avviso di pagamento TARSU/TIA 2009 e 2012 emesso dal Comune diReggio Calabria; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. la società controricorrente ha depositato, in data 9/3/2023, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia,avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29/12/2022, n. 197,ed ha chiesto la sospensione del giudizio; 1.2. l'art. 1, comma 190, L. n. 197/2022 prevede che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»; il comma 194 prevede che «la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023», ed il successivo comma 197 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; il comma 198 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; il comma 205 prevede che sia riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 1.3. con riferimento al caso di specie, entro il 31 marzo 2023 il ricorrente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata – anche ai sensi dell’art. 5 della L. 31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 –alle liti tributarie in cui è parte; 1.4.
è dunque interesse della società controricorrente attendere le determinazioni dell’Ente comunale, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata della presente controversia; 1.5. va,quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 205, cit.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da