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Ordinanza Interlocutoria — n. 8889/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal remanded to new docket pending Supreme Court's decision on identical prior case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8889/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Sicilian Regional Tax Court's decision regarding an Irpeg tax credit refund. The tax authority argued for prescription, but the court previously ruled that the agency must pay excess Irpeg credits based on tax returns filed until June 30, 1997, without considering prescription. Since the same parties and identical issues were already pending before the Supreme Court's Grand Chamber, the current appeal was remanded to a new docket pending the outcome of the Grand Chamber's assignment. The court decided to halt the proceedings to avoid conflicting rulings on the same legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: When the same parties and identical issues are pending before the Grand Chamber, the ordinary appeal is remanded to a new docket pending the Grand Chamber's decision.

Parole chiave

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Irpeg tax credit prescription defense Grand Chamber assignment remand to new docket tax refund procedure detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
453/11) che è stata riformata dalla CTR della Sicilia, in accoglimento dell’appello della contribuente, la quale, in primo luogo, ha disatteso l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’ufficio facendo applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n.
ordinanza n. 112 del 2013 della Corte costituzionale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24285/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro IRCAC ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma Via dell’Elettronica 20, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Piero Siviglia (SVGGPP68M22F205N) rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Sammartino (SMMSVT46A02H194F). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 934/2017 depositata il 14/03/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. IRPEGDINIEGO RIMBORSO RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Ircac, del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza dell’istituto di rimborso di crediti di imposta Irpeg, per un controvalore di euro 2.201.467, risultante dalla dichiarazione Mod. 760/86, per il periodo di imposta 1985, datata 12/05/1986, e sull’istanza di rimborso degli interessi nel frattempo maturati, che avevano portato il credito complessivo a euro 5.135.692,50, presentata in data 22/05/2009.

2. La CTP di Palermo rigettò il ricorso con sentenza (n. 453/11) che è stata riformata dalla CTR della Sicilia, in accoglimento dell’appello della contribuente, la quale, in primo luogo, ha disatteso l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’ufficio facendo applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004) - per il quale l’Agenzia delle entrate provvede (per quanto adesso rileva) alla erogazione delle eccedenze Irpeg dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti – interpretato alla luce dell’ordinanza n. 112 del 2013 della Corte costituzionale e della successiva e prevalente giurisprudenza di legittimità; in secondo luogo, ha rimarcato che l’ufficio non ha mai contestato la dichiarazione dei redditi per il 1985, nella quale era esposta la somma chiesta in restituzione, indicata in lire 4.262.635.000, sulla quale erano successivamente maturati gli interessi.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso.

4. Preliminarmente, si rileva che il Collegio, in questa adunanza camerale, ha emesso ordinanza interlocutoria su analogo ricorso, tra le stesse parti, riguardante le medesime questioni, e ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delle successive determinazioni in ordine al ricorso n.17935/2016 r.g.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa dell’esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del ricorso n. 179