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Ordinanza Interlocutoria — n. 8866/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal process pending simplified dispute resolution under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8866/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal process regarding excise duties on industrial gases until July 10, 2023. The taxpayer, Elettra Produzione s.r.l., argued it lacked passive subjectivity as a final user rather than a consumer, while the tax agency claimed joint liability. The court granted the suspension request based on the taxpayer's declaration to utilize the simplified dispute resolution procedure established by Law 197/2022.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197/2022; Art. 1, commi 186-202 della legge n. 197/2022: The Court of Cassation may suspend a cassation proceeding when the taxpayer deposits a request to avail themselves of the simplified dispute resolution procedure provided for by the aforementioned law.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified dispute resolution excise duties tax appeal Law 197/2022 passive subjectivity joint liability imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197/2022
Letta l’istanza di sospensione del processo, ex art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 1, commi 186-202 della legge n. 197/2022
Letta l’istanza di sospensione del processo, ex art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 21, comma 9 del d.lgs. n. 504/95
3/2016 con il quale l’Ufficio delle Dogane di Trieste, previo p.v.c., aveva richiesto nei confronti di quest’ultima, quale obbligata solidale, il pagamento di euro 1.238.269,97 a titolo di accise asseritamente dovute per gli anni 2010- 2014, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del d.lgs.
Art. 4, comma 2 del TUA
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 30167 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: Tributi Accise 2012-2016 Nomenclatura combinata Oggetto: Tributi accise 2010-2014 -ricorrente - Contro Elettra Produzione s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to Luciano Bonito Oliva elettivamente domiciliata presso lo studio Gianni Origoni, Grippo, Cappelli Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, n. 85/04/2019, depositata in data 23 maggio 2019.

Udita la relazione svolta in data 22 marzo 2023, dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera nellacamera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino ha chiestol’accoglimento del ricorso. Letta l’istanza di sospensione del processo, ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, depositata dalla societàcontribuente.

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Elettra Produzione s.r.l. a socio unico avverso la sentenza n. 380/02/2016 della Commissione Tributaria di primo grado di Trieste che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di pagamento n. 3/2016 con il quale l’Ufficio delle Dogane di Trieste, previo p.v.c., aveva richiesto nei confronti di quest’ultima, quale obbligata solidale, il pagamento di euro 1.238.269,97 a titolo di accise asseritamente dovute per gli anni 2010- 2014, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del d.lgs. n. 504/95, sui gas siderurgici (gas di cokeria e gas d’altoforno) acquistati da Lucchini s.p.a. per il tramite dell’intermediario Servola s.p.a. e impiegati per la produzione, in una propria officina, di energia elettrica, a sua volta rivenduta al Gestore dei servizi energetici (GSE). 2.La CTR in punto di diritto -confermando la sentenza di primo grado- ha rigettato l’appello dell’Amministrazione sul rilievo assorbente della carenza di soggettività passiva di Elettra Produzione s.r.l. atteso che quest’ultima non immetteva i prodotti energetici in consumo ma li acquistava, quale “utilizzatore finale”, per impiegarli per la produzione di energia elettrica con conseguente mancata configurabilità dei presupposti per l’esigibilità dell’imposta e per la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del TUA.

3. Resiste con controricorso la società contribuente in liquidazione. CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge. P.Q. M.La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rin