Cassation court remands case to verify if territorial entity adopted simplified tax procedure under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new docket to verify whether the territorial entity had adopted the simplified tax procedure under Law 197 of 2022. The taxpayer sought suspension of proceedings to utilize this expedited definition, but the law does not automatically apply to disputes involving territorial entities without specific local adoption. Consequently, the court ordered a remand to check if the necessary local regulations were in place before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197; Art. 1, comma 205 of Law n. 197/2022: The simplified tax procedure for pending cassation cases does not automatically apply to disputes involving territorial entities unless such entities have specifically adopted the implementing regulations by the statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1456/2020 R.G. proposto da : SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUPI RAFFAELLO (LPURFL56M26H501U) e VIGNOLI ALESSIA (VGNLSS73E45H501N) -ricorrente- contro COMUNE CARUGATE, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato NOTARO MATTEO (NTRMTT70T06F133X), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPPELLO GABRIELE CELESTE (CPPGRL84H04E507B), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 2223/2019 depositata il 23/05/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Società Sviluppo Commerciale s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2012. 2.La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
4. Ha resistito con controricorso il Comune.
5. Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 202 3 , la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. Il Comune ha depositato memoria. La contribuente ha d epositato istanza di sospensione ai sensi della legge n. 197 del 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge n. 1 97 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 197 del l’ art. 1 , le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ ciascun ente territoriale può stabili re , entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 2004 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.
Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della legge n. 197 del 2022 , la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificarel’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata. Così