Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 8841/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if local municipality adopted simplified tax dispute procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8841/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to a new docket to verify whether the local municipality had adopted the simplified tax dispute procedure under Law 197 of 2022. The municipality, as a territorial entity, is exempt from the general simplified procedure unless it explicitly opts in via specific local regulations. Since no such adoption was confirmed at the time of the hearing, the proceedings could not proceed under the simplified track.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197; Art. 1, comma 205 of Law n. 197/2022: The simplified tax dispute procedure does not apply to territorial entities unless they have explicitly adopted specific implementing regulations within the prescribed timeframe.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax procedure territorial entity exemption Law 197 2022 tax dispute suspension procedural remand sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta sospensione dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law n. 197 of 2022, Article 1, paragraph 197
Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.
Law n. 197 of 2022, Article 1, paragraph 205
Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.
art. 140bis disp.att.cod.proc.civ
Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5743/2019 R.G. proposto da: COMUNE DI CARUGATE, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso da CAPPELLO GABRIELE CELESTE (CPPGRL84H04E507B) e NOTARO MATTEO (NTRMTT70T06F133X), -ricorrente- contro SSC SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUPI RAFFAELLO (LPURFL56M26H501U) e VIGNOLI ALESSIA (VGNLSS73E45H501N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 3593/2018 depositatail 09/08/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Società Sviluppo Commerciale s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2011. 2.La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. 3.All’esito dell’appello della contribuente, la sentenza di primo grado è stata riformata e l’originario ricorso accolto. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune.

5. Ha resistito con controricorso la contribuente.

6. Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. Il Comune ha depositato memoria. La contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi della legge n. 197 del 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.

Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della legge n. 197 del 2022, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata. Così