Cassation court dismisses appeal due to settlement, extinguishing proceedings and ordering equal cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute between the Municipality of Bastida Pancarana and Vip Logistics S.p.A. extinguished following a joint declaration of settlement. Both parties had previously appealed a regional tribunal decision regarding TARSU taxes, with the municipality seeking cassation review while the company filed an incidental appeal. The court ruled that the litigation ended due to the transactional agreement, resulting in the full compensation of legal costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When parties jointly declare the cessation of the subject matter of the dispute due to a settlement, the proceedings are extinguished and legal costs are fully compensated between them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13592-2017 proposto da: COMUNE DI BASTIDA PANCARANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MAURIZIO FOGNAGNOLO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro VIP LOGISTICS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO ADAVASTRO e PAOLO RE giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 6083/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/11/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2023 - tenutasi in modalità da r emoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello del Comune di Bastida Pancarana avverso la pronuncia n. 142/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Vip Logistics S.p.A. avverso avviso di accertamento TARSU 2008-2010 emesso dal suddetto Comune; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo CONSIDERATO CHE 1.1. le parti hanno depositato, in data 27/2/2023, istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’intervenuto accordo transattivo tra le stesse, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite; 1.2. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. nn. 27598/2013, 909/2006); 1.3. l'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di