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Sentenza — n. 8678/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 8678/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8678/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ndo luogo, sussiste il vizio di falsa applicazione del citato art.41 denunciato dal terzo motivo anche perch é la CTR non tiene contodel fatto che ai fini del la sussistenza di una operazione infraco- munitarianon imponibile nel rispetto del disposto suddetto, è neces- sarioche il cessionario sia un soggetto passivo d ’ imposta in uno stato membro UE. Orbene, non è contestata la circostanza secondo cui la società sp agnola DARAMIC S.r.l. ES, una delle cessionarie nei con- frontidella quale la STEP ONE S.r.l. ha fatturato nel periodo di imposta incontestazione senza assoggettare le operazioni ad IVA, per un im- ponibilecomplessivamente pari ad Euro 3.501.761,14, pacific amente non aveva assegnato neppure un “ VAT number ” valido, n é era stata autorizzataa porre in essere transazioni comunitarie.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8678/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tale dato non è smentitoneppure dal controricorso, che pure ragiona di autofattura- zionee reverse charge e, a differenza di quan to ritene la controricor- rente,il fatto non pu ò neppure ritenersi valutato dal giudice d ’ appello, non essendo chiaro il riferimento al « codice identificativo estero » il qualeparrebbe piuttosto essere un riferimento all ’ identificazione della singola operaz ione, in ogni caso in modo assolutamente generico e nonindividualizzante il caso concreto.

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Testo completo

ndo luogo, sussiste il vizio di falsa applicazione del citato art.41 denunciato dal terzo motivo anche perch é la CTR non tiene contodel fatto che ai fini del la sussistenza di una operazione infraco- munitarianon imponibile nel rispetto del disposto suddetto, è neces- sarioche il cessionario sia un soggetto passivo d ’ imposta in uno stato membro UE. Orbene, non è contestata la circostanza secondo cui la società sp agnola DARAMIC S.r.l. ES, una delle cessionarie nei con- frontidella quale la STEP ONE S.r.l. ha fatturato nel periodo di imposta incontestazione senza assoggettare le operazioni ad IVA, per un im- ponibilecomplessivamente pari ad Euro 3.501.761,14, pacific amente non aveva assegnato neppure un “ VAT number ” valido, n é era stata autorizzataa porre in essere transazioni comunitarie.

Tale dato non è smentitoneppure dal controricorso, che pure ragiona di autofattura- zionee reverse charge e, a differenza di quan to ritene la controricor- rente,il fatto non pu ò neppure ritenersi valutato dal giudice d ’ appello, non essendo chiaro il riferimento al « codice identificativo estero » il qualeparrebbe piuttosto essere un riferimento all ’ identificazione della singola operaz ione, in ogni caso in modo assolutamente generico e nonindividualizzante il caso concreto.

8. L ’ accoglimento del primo e del terzo motivo determina l ’ assorbi- mento degli ulteriori motivi secondo, quarto e quinto, con cui viene rispettivamentededotto il vi zio motivazionale con riferimento al me- desimocapo della decisione impugnata col primo mezzo, l ’ apparenza dellamotivazione e comunque il mancato rispetto del principio di cor- rispondenzae pronunciato, oltre che la violazione degli artt.99 e 109 TUIR, prof ili tutti che investono aspetti della decisione nulla e che, pertanto,dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio. 9.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito,in diversa composizione, in relazione ai profilo, oltre che per il regolamentodelle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte, in accoglimento del primo e terzo motivo ricorso, assorb