Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8642/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal and lack of interest after tax payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8642/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the case on February 8, 2023, citing the client's payment of a simplified tax settlement. Although the client failed to submit supporting documents or notify the opposing party, the explicit request for inadmissibility based on lost standing was sufficient to terminate the proceedings. Consequently, the appeal was rejected for the lack of current interest required under civil procedure law, with costs shared between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A cassation appeal becomes inadmissible if the underlying interest in the litigation ceases to exist due to a subsequent settlement or payment, rendering the request for a decision on the merits moot.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of interest simplified tax settlement inadmissibility civil procedure code tax dispute costs allocation rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368
Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n.
Cass. 27/01/2003, n. 1205
Cass. 07/06/2018, n. 14782
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3144/2016 R.G. proposto da: DI CROCE FELICE, in proprio e quale legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA FUTSAL FUENTE FOGGIA, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Curtotti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 322, presso l’avv. Antonio Miriello, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via deiPortoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 1419/26/15, depositata il 23 giugno 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. I contribuenti chiedevano alla CTP l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, a fronte dell’assunta omessa dichiarazione Sopravv difetto dell’Associazione per l’anno 2007, si determinava un reddito imponibile di € 47.600,00. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la CTR, adìta in appello, confermava la decisione. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è costituita per resistere all’impugnativa. In data 8 febbraio 2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di “rinuncia” al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Come premesso, in data 8 febbraio il difensore dei ricorrenti ha presentato atto di “rinuncia”, a mezzo del quale lo stesso, dato atto che i propri assistiti hanno presentato domanda di definizione agevolata ed hanno proceduto all’integrale pagamento, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto era venuto meno il relativo interesse.

2. La parte ricorrente non ha provveduto a depositare la documentazione inerente alla definizione agevolata, né ha notificato l’atto alla controparte, e d’altronde la stessa procura era priva di mandato a rinunciare. Tuttavia, come detto sopra, è stata espressamente chiesta la declaratoria di inammissibilità, tra l’altro motivata da avvenuta definizione agevolata, con ciò manifestando inequivocabilmente la sopraggiunta mancanza di interesse ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione. In tale ipotesi appare evidente l’inammissibilità del ricorso, appunto per effetto dell'attuale insussistenza della condizione di cui all’art.100, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n. 1205).

3. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione.

4. Le spese vanno integralmente compensate fra le parti in relazione alla sopravvenienza del motivo di inammissibilità ed alla mancanza di ulteriore attività difensiva da parte della controricorrente.

5. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dispone l’integrale compens