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Ordinanza — n. 8590/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses incidental appeals by tax authorities as the right of appeal was already consumed by the main appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8590/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incidental appeals filed by the Tax Agency and Equitalia inadmissible while accepting the main appeals. The lower court had previously annulled the tax assessment and ordered the authorities to pay damages to the taxpayer. The Court ruled that the right of appeal was consumed when the opposing parties filed their main appeals, preventing them from filing separate incidental appeals against the taxpayer's appeal.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The principle of consumption of the right of appeal precludes a party from filing a second incidental appeal once they have exercised their right of appeal in the main proceeding.

Parole chiave

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consumazione diritto appello ricorso incidentale inammissibile principio unitarietà impugnazione responsabilità aggravata Corte di Cassazione computo dei contributi aliquota d'imposta posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 c.p.c.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
Lojodice, rispettivamente, della somma di euro 150.000,00 ed euro 200.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre spese di lite.
art. 96 comma 3 c.p
Lojodice, rispettivamente, della somma di euro 150.000,00 ed euro 200.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre spese di lite.
art. 132 c.p
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.
art. 111 cost
132 c.p.c., dell’art. 111 cost., dell’art.
artt. 111 cost
360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 cost.
art. 96 c.p
5 c.p.c., in relazione alle circostanze che avrebbero dovuto indurre ad escludere la ricorrenza dei presupposti della responsabilità exart. 96 c.p.c..
art. 112 c.p
96 c.p.c., violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.», avendo la CTR omesso di decidere sulla domanda di ulteriore risarcimento dei danni ex art.
art. 334 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25437 del 2020
Cass. n. 19745 del 2018
334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (Cass. n. 19745 del 2018).
Cass. n. 9993 del 2016
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10129/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , d omiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; ricorrente contro LOJODICE OSCAR, - intimato - e EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.S.GIOVANNI IN LATERANO 226 - C, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA (CSDBCM66M56H501X) rappresentata e difesa dall'avvocato NOCCO MICHELA GABRIELLA (NCCMHL72C57I330C); -controricorrente e da LOJODICE OSCAR, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W); -ricorrentesuccessivo contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.S.GIOVANNI IN LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA (CSDBCM66M56H501X) rappresentata e difesa dall'avvocato NOCCO MICHELA GABRIELLA (NCCMHL72C57I330C); controricorrente e ricorrente incidentale e AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente e ricorrente incidentale e EQUITALIA SUD SPA, EQUITALIA SUD SPA, AGENTE RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD SPA -intimati- nonchéda EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.S.GIOVANNI IN LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA (CSDBCM66M56H501X) rappresentata e difesa dall'avvocato NOCCO MICHELA GABRIELLA (NCCMHL72C57I330C); -ricorrente successivo- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, intimata e LOJODICE OSCAR, intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2004/08/14 depositata il 13.10.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca; RILEVATO CHE: A seguito di avviso di accertamento n. 88501042287/2009 spiccato dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’avv. Oscar Lojodice e dalle conseguenti cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud spa, quest’ultima ha proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni del contribuente e d ha promosso pignoramento presso terzi. Con distinti ricorsi l’avv. Lojodice ha impugnato tanto l’iscrizione ipotecaria quanto l’atto di pignoramento presso terzi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bari.

Riuniti i giudizi, in cui si sono costituiti sia l’Agenzia delle entratesia Equitalia Sud spa, e avuto l’annullamento in autotutela del presupposto avviso di accertamento, la CTP di Bari con sentenza n. 19/9/2013 depositata il 20.2.2013 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, l’inefficacia degli atti conseguenti e la condanna dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa al pagamento a favore dell’avv. Lojodice, rispettivamente, della somma di euro 150.000,00 ed euro 200.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre spese di lite.

Avverso questa sentenza hanno proposto separati appelli sia l’Agenzia delle entrate sia Equitalia Sud spa che hanno proposto anche appello incidentale. Le appellanti hanno contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata e il quantumliquidato. Il contribuente ha proposto appelli incidentali chiedendo, tra l’altro, il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 commi 1 e 2 c.p.c.. Con la sentenza n. 2004/08/14 la CTR Puglia, riuniti i gravami, ha accolto parzialmente gli appelli principali proposti dall’Agenzia e da Equitalia e ha rigettato tutti gli appelli incidentali.

La CTRha ridotto gli importi liquidati ex art. 96 comma 3 c.p.c. determinando il quantum dovuto in euro 30.000,00 a carico di Equitalia ed euro 50.000,00 a caricodell’Agenzia delle entrate. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia l’Agenzia (affidato a tre motivi), con atto notificato il 7.4.2015, sia Equitalia Sud spa, con atto notificato il 13.4.2015 (fondato su cinque motivi), e il contribuente Oscar Lojodice con atto notificato il 13.4.2015(recante cinque motivi). Sul ricorso proposto dall’Agenzia si è costituita con controricorso Equitalia Sud spa, che ha aderito alle domande dell’Agenzia, mentre è rimasto intimato il contribuente.

Contro il ricorso proposto da Oscar Lojodice hanno resistito sia l’Agenzia delle entrate, con atto notificato il 27.5.2015, sia Equitalia Sud spa, con atto notificato il 22.5.2015, che hanno proposto ricorsi incidentali, affidati rispettivamente a tre mezzi , quello dell’Agenzia, e a sei mezzi, quello di Equitalia. Con riguardo al ricorso proposto da Equitalia Sud spa sono rimasti intimate sia l’Agenzia delle Entratesia il contribuente. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, proposto per primo, vale quale ricorso principale, rispetto al quale quelli successivi di Equitalia Sud e del Lojodice valgono come ricorsi incidentali. 1.1.

Infatti, stante il principio della unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, il ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt.370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 36057 del 2021; Cass. n. 5695 del 2015).

2. Con il primo motivo, l’Agenzia ded uce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 e nullità della sentenza assoluta per carenza (o mera apparenza) della motivazione, ai sensi dell’art. 36 comma 1 n. 4 c.p.c.. Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto la CTR aveva omesso di esaminare la complessa attività amministrativa posta in essere dall’Ufficio, in pendenza del giudizio di merito, che aveva condotto all’annullamento in autotutela d’atto impositivo presupposto e che dimostrava l’insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata.

Con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. 3.A sua volta, Equitalia Sud spa deduce, con il primo motiv o, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla condanna exart. 96 comma 3 c.p.c.. Con il secondo motivodeduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto non vi era stata soccombenza totale di Equitalia Sud spa e non sussistevano i presupposti della responsabilità aggravata né per la condanna alle spese di lite.

Con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alle circostanze che avrebbero dovuto indurre ad escludere la ricorrenza dei presupposti della responsabilità exart. 96 c.p.c.. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 comma 3 c.p.c.. Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., censurando la decisione di integrale compensazione delle spese del secondo grado.

4. Infine, Oscar Lojodice deduce, con il primo motivo, «violazione e falsa applicazione dell’art. 96 terzo comma c.p.c.; insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione», in relazione alla statuizione di riduzione del quantum a carico di Equitalia Sud spa. Con il secondo motivo deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 96 terzo comma c.p.c.; insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione», in relazione alla riduzione del quantuma carico dell’Agenzia delle Entrate. Con il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 96 primo e secondo motivo c.p.c.; carenza di motivazione in relazione al rigetto dell’appello incidentale», lamentando, in particolare, l’omessa motivazione in ordine al rigetto degli appelli incidentali proposti dal contribuente per la liquidazione ai sensi dell’art. 96 comma 1 e comma 2 c.p.c..

Con il quarto motivo deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 96 primo e secondo comma c.p.c.; insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto dell’appello incidentale». Con il quinto motivo deduce «violazione e omessa applicazione art. 96 c.p.c., violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.», avendo la CTR omesso di decidere sulla domanda di ulteriore risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c., in relazione ai comportamenti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud spa successivi alla sentenza di primo grado, riportata nelle sue controdeduzioni in appello.

5. Sono fondati i l primo motivo del ricorso dell’Agenzia e il primo motivo del ricorso di Equitalia, restano assorbiti gli altri motivi nonché tutti i motivi del ricorso proposto dal contribuente. 5.1. L’Agenzia ha precisato che la sentenza era priva di motivazione ovvero aveva una motivazione meramente apparente perché la CTR si era dilungata in una prolissa esposizione dei fatti processuali ma aveva reso una apodittica decisione sui motivi di gravame. I n particolare, la CTR aveva rigettato senza alcuna motivazione il primo mezzo di gravame, relativo all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c., e aveva accolto parzialmente il secondo omettendo però di precisare le ragioni della quantificazione e cadendo oltretutto in contraddizione laddove, occupandosi dell’appello incidentale del Lojodice, aveva confermato l’esistenza della responsabilità aggravata dell’Agenzia e di Equitalia Sud e, nel contempo, aveva ritenuto «l’inesistenza soprattutto della temerarietà invocata dall’avvocato Oscar Lojodice».

Anche Equitalia deduce l’assenza di motivazione sulla sua domanda d’appello principale, con cui ha contesta to la responsabilità ex art. 96 c.p.c. , e lamenta la mancata esposizione delle ragioni della liquidazione. 5.2. G iova premettere che c ostituisce “diritto vivente” il principio, applicabile anche al processo tributario stante il rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992 (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017), secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 1944 n. 2001; v. anche Cass. n. 22346;

Cass. n. 920 del 2015). Va, peraltro, precisato che, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016;v. anche Cass. n. 9105 del 2017;

Cass.n. 20921 del 2019; Cass. n. 13248 del 2020). 5.3.Nel caso di specie la sentenza impugnata si spende in una lunga esposizione dello svolgimento del processo ma dedica poche righe alla motivazione, omettendo di considerare i gravami principali delle due appellanti (quelli sull’an della responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.) e limitandosia ridurre il q uantum liquidato con la medesima apodittica argomentazione per entramb e , cioè perché «eccessivo, per alcune ragioni illustrate ed evidenziate nell’atto d’appello (..),l’importo dei danni».

Già quest’ultimo passaggio argomentativo viola la regola secondo cui la liquidazione in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c., sebbene rientri nel potere discrezionale del giudice e non sia suscettibile di sindacato in sede di legittimità, deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito (Cass. n. 8943 del 2022; Cass. n. 21570 del 2012). Peraltro, è la complessiva motivazione a non raggiunge re il minimo costituzionale essendo stato totalmente omesso l’esame del tema centrale dei due appelli principali dell’Agenzia e di Equitalia, riguardante la ricorrenza dei presupposti dell’ an della responsabilità di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c., affermata dal giudice di prime cure.

Come è noto, «l a condanna ex art. 96, com ma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art.96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass. n. 20018 del 2020;

Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 27623 del 2017; Cass. sez. un. n. 25041 del 2021). La totale carenza dimotivazione su l profilo dell’ an della responsabilità aggravata, come sollecitata dai motivi di gravame, determina la nullitàdel provvedimento.

6. Passando ai ricorsi incidentali dell’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud spa sul ricorso del Lojodice, essi sono inammissibili in quanto proposti quando il potere di impugnazione si era ormai consumato. 6.1.Nell'ordinamento processuale civile, infatti, vige il principio dellaconsumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge (Cass. n. 25437 del 2020).

In tema d’appello, si è stabilito che, atteso il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado nonpuò, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza diimpugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il propriopotere di impugnazione; tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (Cass. n. 19745 del 2018).

Il medesimo principio è stato applicato con riguardo al giudizio per cassazione, nel senso che la proposizione del ricorso principale per cassazione determina laconsumazione del diritto diimpugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, nonpuò introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazioneavversaria (Cass. n. 9993 del 2016).

7. Conclusivamente, dev e accogliersi i l ricors o principale dell’Agenzia delle e ntrate e quello successivo di Equitalia Sud limitatamente al primo motivo, assorbiti gli altricosì come il ricorso proposto da Oscar Lojodice, mentre devono dichiararsi inammissibili i ricorsi incidentali proposti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Sudsul ricorso del contribuente. Deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il primo motivo del ricorso successivo di Equitalia Sud spa, assorbiti gli altri motivi nonché il ricorso proposto da Oscar Lojodice; dichiara inammissibili i ricors i incidental i proposti dall’Agenzia delle entrate da Equitalia Sud spasul ricorso del contribuente; cassa con riferimento ai motivi accolti la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della