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Ordinanza Interlocutoria — n. 8588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case for public hearing regarding validity of appeal dismissal due to late filing deadline calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing to address a procedural question regarding the validity of a tax appeal dismissal. The Regional Tax Commission declared the appeal inadmissible because the Agency of Revenue failed to file it within the short statutory deadline. The Agency argued that the deadline should have started from the date the first-instance judgment was notified to them, rather than the date the judgment was physically served at their office, which the lower court incorrectly applied. The court accepted the relevance of this legal issue and ordered a public hearing to determine the correct interpretation of the notification rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 285, 170 c.p.c.; Art. 11, 12, 16, 38, 51 D.Lgs. 546/1992: When a short deadline for appeal begins from the notification of a first-instance judgment, the court must determine whether notification at the agency's premises constitutes valid service to the agency itself or requires service to the procurator or the party.

Parole chiave

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short appeal deadline notification validity tax appeal inadmissibility service of judgment procedural nullity istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 285 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Art. 11 D.Lgs. 546/1992
Art. 12 D.Lgs. 546/1992
Art. 16 D.Lgs. 546/1992
Art. 38 D.Lgs. 546/1992
Art. 51 D.Lgs. 546/1992
Art. 375 c.p.c.
La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3683/20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ASTORINO ROSA -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1229/02/2020, pronunciata e depositata in data 23 giugno 2020; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 17 marzo 2023dal relatore c ons igliere Federico Lume.

Rilevato che Decorrenza termine breve per impugnare r.g. n.3683/2021 Cons. est. Federico Lume -Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall’Agenzia nei confronti di Astorino Rosa avverso la sentenza n. 1140/6/2018 della Commissione tributaria p rovinciale di Cosenza , pubblicata in data 26 febbraio 2018, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l' intimazione relativa a 12 cartelle di pagamento; - la C .

T . R . ha dichiarato inammissibile l'appello dell' a gente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione in data26 settembre 2018, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 12 aprile2018 a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede di Agenzia delle entrate Riscossione; - la contribuente è rimasta intimata ( la notifica del ricorso è avvenutaa mezzo p . e . c . all’avv. Stefania Cortese); -i l ricorso è s tato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Agenzia, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione. r.g. n.3683/2021 Cons. est. Federico Lume 2. La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nu