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Ordinanza Interlocutoria — n. 8586/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 8586/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8586/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , censurando la decisione della C.T.R . laddove ha ritenuto valida la notificazione della cartella n. 097201312600895100 a mani del portiere nonostante la mancata spedizione della successiva comunicazione di avvenuta notificazione. Col secondo motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione della l. n. 53 del 1994 in ordine alla notifica via p.e.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , laddove la sentenza non ha ritenuto necessaria l’attestazione di conformità della cartella notificata a mezzo p.e.c. all’originale informatico.

Regesto Legislator

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art. 139 cod. proc. civ, art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 8586/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 139 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , censurando la decisione della C.T.R . laddove ha ritenuto valida la notificazione della cartella n. 097201312600895100 a mani del portiere nonostante la mancata spedizione della successiva comunicazione di avvenuta notificazione. Col secondo motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione della l. n. 53 del 1994 in ordine alla notifica via p.e.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , laddove la sentenza non ha ritenuto necessaria l’attestazione di conformità della cartella notificata a mezzo p.e.c. all’originale informatico.

Parole chiave

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corretta notificazione notifica per raccomandata comunicazione fiscale decisione di tassazione notifica del cambiamento d'indirizzo intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 139 cod. proc. civ
0972013126008951 , che la notificazione fosse valida, poichè la notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata consegnata al portiere non richiede la comunicazione diavvenuta notifica di cui all’art. 139 cod. proc. civ.; e che per le cartelle notificate a mezzo p.e.c.(la n.
art. 331 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26643/2021 R.G. proposto da : DREAM HOUSE S.R.L., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al r icorso, dall'Avv. Isabella Ferrise, presso la quale in Roma, via Beniamino de Ritis n. 21, è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè CONSORZIO STRADALE LIDO DEI PINI LUPETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Notificazione cartella di pagamento -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 1606 /202 1 , pronunciata in data 23 settembre 2020 e depositata in data 19 marzo 2021, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 17 marzo 2023 dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che -la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello della società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l’intimazione di pagamento n. 09720169000271068, relativa a tre cartelle di pagamento per tributi locali anni 2012 e 2013 e per Ires, Iva e Irap anno 2006; - in particolare , la C .

T . R . ha rigettato l’appello, ritenend o , in relazione alla presupposta cartella n. 0972013126008951 , che la notificazione fosse valida, poichè la notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata consegnata al portiere non richiede la comunicazione diavvenuta notifica di cui all’art. 139 cod. proc. civ.; e che per le cartelle notificate a mezzo p.e.c.(la n. 09720130325548741 e la n. 09720140270503034) non occorresse l’attestazione di conformità dell’atto notificato all’originale poiché, a fini probatori , la copia informatica è equiparata all’originale e comunque la notifica via p.e.c. aveva permesso al con tribuente di essere a conoscenza della pretesa tributaria con la possibilità di proporre ricorso; infine, rigettava l’eccezione di prescrizione proposta in relazione ad una delle cartelle rilevando il mancato decorso del termine decennale; - la società con tribuente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi; -l’Agenzia delle entrate Riscossione resiste con controricorso; -è rimasto intimato il Consorzio stradale Lido dei Pini Lupetta;-i l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Con il primo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , censurando la decisione della C.T.R . laddove ha ritenuto valida la notificazione della cartella n. 097201312600895100 a mani del portiere nonostante la mancata spedizione della successiva comunicazione di avvenuta notificazione. Col secondo motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione della l. n. 53 del 1994 in ordine alla notifica via p.e.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , laddove la sentenza non ha ritenuto necessaria l’attestazione di conformità della cartella notificata a mezzo p.e.c. all’originale informatico.

Col terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. Infine, la ricorrentechiede la modifica della sentenza in relazione alla condanna alle spese, come conseguenza della riforma della stessa.

2. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente all’Agente della Riscossione, presso il suo difensore costituito inappello, e al Consorzio dei Pini Lupetta.Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 03/11/2022, n. n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass.30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei