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Ordinanza Interlocutoria — n. 8585/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case for public hearing regarding tax appeal timeliness and notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing to address the tax agency's claim of nullity based on procedural violations. The Regional Tax Commission had previously declared the appeal inadmissible due to late filing, citing that the first-instance judgment was notified directly at the agency's office rather than to its legal representative. The court accepted the relevance of the legal issue concerning notification rules and timeliness limits, necessitating a full public trial to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 285, 170 c.p.c., D.Lgs. 546/1992: The court must examine the validity of procedural acts regarding notification and timeliness limits in tax appeals when challenged for nullity.

Parole chiave

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tax appeal timeliness notification validity procedural nullity Regional Tax Commission Cassation remittal istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 285 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
D.Lgs. 546/1992
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31514/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PACIENZA RITA, rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Maria Rita Pistocchio , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte dicassazione; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1507/02/2020, pronunciata e depositata in data 14 luglio 2020, notificata in data 12 ottobre 2020;

Decorrenza termine breve per impugnare udita la relazione in camera di consiglio tenuta nella adunanza del 17 marzo 2023dal relatore consigliere Federico Lume. Rilevato che -Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall’Agenzia nei confronti di Pacienza Rita avverso la sentenza n. 451/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza,che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'intimazione relativa alla cartella di pagamento per Irap e Iva anno 2001; - la C .

T . R . ha dichiarato inammissibile l' appello dell' a gente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione in data 24 luglio 2018, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 16 febbraio 2018 a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede di Agenzia delle entrate Riscossione; -la contribuente resiste con controricorso; -i l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Agenzia, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione 2. La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata apronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo