Cassation court remands case to verify if territorial entity adopted simplified tax dispute resolution under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the tax dispute to a new hearing to verify if the territorial entity adopted the simplified resolution procedure under Law 197/2022. The appellant challenged a tax assessment based on a cadastral reclassification, while the respondent was the territorial entity itself. Since the law's simplified procedure does not automatically apply to cases involving territorial entities unless they explicitly adopt it, the court suspended the proceedings to check for such adoption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 of Law 197/2022; Art. 1, comma 205 of Law 197/2022: The simplified tax dispute resolution procedure is not automatically applicable to cases involving territorial entities, which must explicitly adopt the relevant provisions to suspend proceedings.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19153/2018 R.G. proposto da: ALESSANDRINI SILVANA IMMOBILIARE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI, 13, presso lo studio dell’avvocato LIVI ELISABETTA (LVILBT74M62H501O), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGORACI EDUARDO (GRGDRD71D27H501V) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21 e rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LAZIO n. 7674/2017 depositata il 28/12/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Alessandrini Silvana Immobiliare s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i. relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, con cui è stata quantificata una maggiore imposta dovuta, conseguente alla revisione del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 336, della l. n. 311 del 2004. 2.La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, escludendo che l’atto di classamento potesse retroagire ai fini i.c.i., dovendo applicarsi la rendita castale risultante alla data del 1° gennaio. 3.La sentenza è stata riformata in appello.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’applicazione retroattiva della nuova rendita castale legittima, precisando che la anomalia catastale da cui avrebbe dovuto derivare la spontanea presentazione della richiesta di variazione catastale, da parte della contribuente, è stata indicata dal Comune come risalente al 2004. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
5. Ha resistito con controrico rso Roma Capitale.
6. Fissata l'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. La contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. n. 197 del 2022. CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.
Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospesofino alla scadenza del termine previsto dalla normativa. Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.
Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della l. n. 197 del 2022,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata