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Ordinanza Interlocutoria — n. 8552/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 8552/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8552/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con istanza depositata il 27 febbraio 2023, la “Meridbulloni S.p.a. – M.E.B.” ha chiesto di sospendere i l presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 2.secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022:

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 2909 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 8552/2023 — snciv · Corte di Cassazione: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventirate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Parole chiave

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compensazione della rendita azione di rettifica ricalcolo della rendita di invalidità stima fiscale immobiliare prestazioni indebitamente riscosse rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
il ricorso è affidato a cinque motivi.4.1 c on il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 2909 cod. civ
conil quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

/ 201 7 R.G., propost o DA la “Meridbulloni S.p.a. –M.E.B.”, con sede in Castellammare di Stabia (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaello Lupi, con studio in Roma, e dall’Avv. Claudio Lucisano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Castellammare di Stabia (NA), in persona del dirigente pro tempore dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’Avv.

Donatangelo Cancelmo, con studio in Castellammare di Stabia (NA) (presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: donatangelo.cancelmo@ordineavvocatita.it), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E ICI ACCERTAMENTOl’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 20 febbraio 2017, n. 1465/49/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 202 3 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: 1.la “Meridbulloni S.p.a. – M.E.B.” ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 20 febbraio 2017, n. 1465/49/2017, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo pagamento dell’ICIrelativa a ll’anno 2008 con riguardo ad un complesso industriale in Castellammare di Stabia (NA), di cui essa era proprietaria , h a rigettato l’ a ppell o proposto dal la medesimanei confronti del Comune di Castellammare di Stabia (NA) avverso l a sentenz a depositat a dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 1 9 marzo 2015 n. 13494/15/2015, con co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che la base imponibile per l’ICI era stata determinata sulla base della rendita catastale rettificata in maiusall’esito di procedura DOCFA per iniziativa della stessa contribuente;

3. il Comune di Castellammare di Stabia (NA) si è costituito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

4. il ricorso è affidato a cinque motivi.4.1 c on il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo gradodi pronunziarsi su due motivi di appello, riguardanti l’uno un’eccezione di giudicato esterno e l’altro la definitività della rendita catastale proposta dalla contribuente in assenza di rideterminazioni notificate dall’amministrazione finanziaria; 4.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente illogica, non risultando dall’atto impositivo la rendita catastale presa in considerazione per la determinazione della base imponibile; 4.3 conil terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche l’atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione in relazione ai presupposti di fatto e di diritto; 4.4. conil quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado il giudicato esterno formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 17 febbraio 2014, n. 1736/01/2014, che aveva confermato la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 27 dicembre 2011, n. 630/03/2011, in relazione all’accertamento dell’ICI relativa all’anno 2002, non essendo intervenute modifiche nello stato e nella consistenza del complesso industriale in questione;4.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di considerare la definitività della rendita catastale proposta dalla contribuente, in assenza di tempestiva rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

RITENUTO CHE:

1. con istanza depositata il 27 febbraio 2023, la “Meridbulloni S.p.a. – M.E.B.” ha chiesto di sospendere i l presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 2.secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022:

«La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventirate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;

3. in base all’art. 1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata»;

4. secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022: «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»;5. pertanto, considerando che:

a) la contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 giugno 2023;

b) che l’amministrazione finanziaria deve notificare alla contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024;

c) che la contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruoloper verificare l’esito della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corterinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Rom