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Ordinanza — n. 8441/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8441/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8441/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.405/2016 R.G. proposto da : MAIELLANO GIUSEPPE, MAIELLANO ANDREA, quest’ultimo anche in qualità di legale rappresentante della società di fatto, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato Giovanni Pietro SANN A ; -ricorrenti- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.490/2015 depositata i l 23/04/2015 ;

Regesto Legislator

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art 132 c.p, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 8441/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art 132 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non essendo ravvisabile il contenuto minimo della motivazione “per relationem” alla decisione di prime cure richiesto per assolvere al requisito della validità della motivazione. 2.Il motivo è fondato.

Parole chiave

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prova dell'avvenuta notifica informazione e verifiche notifica della situazione patrimoniale relazione di revisione procedura d'accertamento notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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art 132 c.p
546 del 1992, dell’art 132 c.p.c.
art. 360 c.p
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.405/2016 R.G. proposto da : MAIELLANO GIUSEPPE, MAIELLANO ANDREA, quest’ultimo anche in qualità di legale rappresentante della società di fatto, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato Giovanni Pietro SANN A ; -ricorrenti- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.490/2015 depositata i l 23/04/2015 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal Consigliere Annachiara MASSAFRA . FATTI DI CAUSA 1.Dal ricorso e dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. A seguito di una verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di finanza nei confronti della società di fatto Maiellano Andrea e Giuseppe s.d.f., il 6 agosto 2011 venne consegnato a Giuseppe Maiellano, in qualità di legale rappresentante, un P.V.C. nel quale si contestava, tra le altre cose, che la società conduttrice SO.GE.AR. s.n.c. di Leone Michele dissimulava il reale rapporto giuridico configurabile come affitto di ramo di azienda tra la predetta SO.GE.AR. snc. e la società di fatto Maiellano Andrea e Giuseppe.

Successivamente l’avviso di accertamento venne notificato ad Andrea Maiellano quale legale rappresentante della società di fatto. A seguito del rigetto dell’istanza di accertamento con adesione, gli odierni ricorrenti presentarono ricorso avverso gli accertamenti per gli anni di imposta 2007 e 2008. Giuseppe Maiellano ed Andrea Maiellano, quest’ultimo anche in qualità di legale rappresentante della società di fatto Maiellano Andrea e Giuseppe s.d.f. ricorrono con un motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 490/2015 con la quale è stata confermata la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona n. 17/2/14.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art 132 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non essendo ravvisabile il contenuto minimo della motivazione “per relationem” alla decisione di prime cure richiesto per assolvere al requisito della validità della motivazione. 2.Il motivo è fondato.

Il giudice di seconde cure ha dapprima ricostruito in poche righe il procedimento di primo grado, senza rendere intellegibile l’oggetto del giudizio nonché il contenuto dell’atto di appello. E’ stato quindi affermato che “la Commissione regionale, visti gli atti e sentite le parti, condivide le motivazioni puntualmente espresse nella sentenza appellata in tutti i suoi punti, specialmente il criterio di attribuzione del reddito di impresa considerando i risultati dell’indagine bancaria che hanno attribuito valore di reddito ai versamenti e prelevamenti ingiustificati.” Com’è noto, la motivazione della sentenza, con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, così come a provvedimenti giudiziari emessi in altro processo è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato.

La Corte (Cass. n. 2397 del 2021) ha afferma to , in particolare, che la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame(da ultimo v. anche Cass. n. 21443 del 2022). Nella specie, la sentenza impugnata non riporta il contenuto dei motivi del gravame; la concisa esposizione dei fatti non consente di comprendere quali essi siano; la motivazione non consente di comprendere l’iter logico seguito, alla luce delle doglianze (non note) e, in generale, delle argomentazioni di entrambe le parti.

Il rinvio alla sentenza di prime cure non consente, in conclusione, di comprendere le ragioni del convincimento del giudice di secondo grado (in questo senso Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n. 28139 del 2018). Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,alla Corte di giustizia tribut