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Ordinanza — n. 8386/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing against the Ministry of Economy and Finance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8386/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the Ministry of Economy and Finance lacked passive standing as a party. The taxpayer had previously appealed to the Regional Tax Commission, which was then the correct authority, but the State Administration had not assumed the procedural role of the Ministry. The Court ruled that since the appeal was filed after January 1, 2001, only the Revenue Agency possesses the necessary standing to represent the State in tax disputes.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002; In tax litigation initiated after January 1, 2001, standing belongs exclusively to the Revenue Agency, rendering appeals against the Ministry of Economy and Finance inadmissible due to lack of passive standing.

Parole chiave

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tax litigation standing Revenue Agency role passive standing requirement tax appeal procedure State Administration transfer contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29183 del 2017
ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto privo di legittimazione passiva, per essere stato il giudizio d'appello azionato dopo il primo gennaio 2001)» (Cass. n. 29183 del 2017; conf.
Cass. n. 1462 del 2020
Cass. n. 1462 del 2020). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero dell’economia e delle finanze.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTOGRAFIA MI.DA. S.R.L., in persona dell’amministratore unico Clerici Alberto, rappresentata e difesa dagli avvocati Iuni Petronilla e Giuseppe Caltabiano, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97; - intimat o – avverso la sentenza n. 354/13/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 febbraio 2020; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

Tributi-Ministero economia e finanze-difetto di legittimazione Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorsoproposto, con atto del 30 maggio 2018, dalla Cartografica MI.DA. s.r.l. contro la cartella di pagamento relativa ad IRES e IVA per l’anno d’imposta 2013. Avverso la sentenzadella CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi , individuando come controparte il Ministero dell’economia e delle finanze, che è rimasto intimato.

Considerato che: In via del tutto prioritaria va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso. Invero, esso risulta proposto esclusivamente nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, soggetto privo di legittimazione passiva non avendo l’Amministrazione statale assunto la posizione di parte processuale nei precedenti gradi del giudizio tributario, introdotto successivamente alla costituzione -disposta dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa il 1° gennaio 2001 (d.m. 28 dicembre 2000) - delle agenzie fiscali, alle quali sono stati trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate dell’Amministrazione statale.

Questa Corte è ferma nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero (in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto privo di legittimazione passiva, per essere stato il giudizio d'appello azionato dopo il primo gennaio 2001)» (Cass. n. 29183 del 2017; conf.

Cass. n. 1462 del 2020). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero dell’economia e delle finanze.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello s tesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma