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Ordinanza — n. 8368/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding notification validity and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8368/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared tax assessment notices void due to improper notification. The taxpayer argued the notices were invalid because the recipient was temporarily unreachable, whereas the tax agency contended absolute irreperibility justified service under specific tax regulations. The court rejected the agency's arguments, noting the taxpayer had knowledge of the notices but failed to appeal the merits, and ultimately dismissed the case because the agency did not file a request to settle the dispute within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 140, 143 c.p.c.; Art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600/1973; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: A tax authority's appeal regarding the validity of assessment notices is inadmissible if the authority fails to file a request to settle the pending litigation within the prescribed time limit.

Parole chiave

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tax assessment notification absolute irreperibility procedural time limits settlement request deadline civil procedure law tax collection procedure Cassation dismissal notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Il messo notificatore, quindi, avrebbe dovuto eseguire le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. […].
Art. 143 c.p.c.
Art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973
La notificazione avveniva con le forme dell’irreperibilità assoluta dei destinatari ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973.
Art. 156 c.p.c.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La notificazione avveniva con le forme dell’irreperibilità assoluta dei destinatari ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett.
art. 140 cod. proc. civ
172/03/2007, accoglieva i ricorsi riuniti, giacché a suo avviso la notifica degli avvisi avrebbe dovuto esser effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., versandosi in ipotesi di assenza temporanea e dunque di irreperibilità relativa.
art. 143 c.p
art. 140 c.p
Il messo notificatore, quindi, avrebbe dovuto eseguire le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il primo motivo si denuncia: “Violazione falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5296/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGI.CAR S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MANCA LUIGI (MNCLGU70D07F979V) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA - CAGLIARI n.98/2016 depositata i l 24/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. In data 27 dicembre 2005, l’Agenzia delle entrate-Ufficio di Nuoro notificava a d AGI.CAR S.R.L. e a PASTORINO Gianluca due avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 1997 e 1998, mediante i quali, contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni, effettuava i conseguenti recuperi ai fini delle imposte dirette ed indirette, con interessi e sanzioni. La notificazione avveniva con le forme dell’irreperibilità assoluta dei destinatari ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973. In data 6 marzo 2007, il concessionario della riscossione notificava ad Agi.Car due corrispondenti cartelle di pagamento.

2. Agi.Car impugnava le cartelle, deducendo la nullità degli avvisi di accertamento e l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo.

3. La CTP di Nuoro, con sentenza n. 172/03/2007, accoglieva i ricorsi riuniti, giacché a suo avviso la notifica degli avvisi avrebbe dovuto esser effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., versandosi in ipotesi di assenza temporanea e dunque di irreperibilità relativa.

4. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione: “La relata di notifica [degli avvisi presupposti], agli atti, evidenzia che il messo notificatore ha notificato gli atti di cui si tratta alla Agi.Car s.r.l. a Nuoro in via Trieste n. 33/35 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., depositandone copia alla casa comunale[,] essendo sconosciuto ogni recapito dell'interessato all'indirizzo risultante dai registri anagrafici[,] e depositandone copia per venti giorni; analogamente per quanto riguarda la notifica all'amministratore della società signor Gian Luca Pastorino: in questo caso il messo notificatore attesta di essersi recato nella via Trieste, al n. 29; in entrambi i casi, il messo dà atto di aver svolto accertamento presso l'anagrafe e ‘in loco’.

La CTP dà atto che non risulta il compimento delle formalità previste dall'art. 140. L’appellante Agenzia lamenta che la CTP avrebbe ritenuto che l’irreperibilità del contribuente (sia della società sia del legale rappresentante) fosse temporanea. Sostiene l'Agenzia che nel caso in esame, alla data in cui gli avvisi di accertamento sono stati notificati[,] è risultat[o] che sia la società, sia il signor Pastorino, legale rappresentante, fossero formalmente domiciliati a Nuoro nella via Trieste […,] ma di fatto essi erano irreperibili.

Al numero 33/35 della via Trieste vi sarebbe stato un negozio di mobili. Ma anche se così fosse, il messo notificatore doveva accertare che presso i numeri civici indicati non vi fosse alcuna traccia della società. Comunque, anche dalle interrogazioni dell'anagrafe tributaria, prodotte dall'appellante, risulta[no] la residenza e la sede agli indirizzi indicati e se certo i consumi di energia elettrica accertati sono assai modest[i], costituiscono, tuttavia, traccia della presenza in tali luoghi della [p]arte appellata. Il messo notificatore, quindi, avrebbe dovuto eseguire le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. […].

Non è vero, come sostiene l'Ufficio, che la dichiarazione del messo sul fatto che non risulta abitazione, ufficio o azienda del contribuente, costituisca un fatto inopinabile che può essere sconfessato soltanto con una querela di falso. Tale dichiarazione è in contrasto con le certificazioni anagrafiche; il messo avrebbe dovuto eseguire le notifiche come ritenuto dalla CTP, con cui questa Commissione pienamente concorda […]. L'appellante cerca di dimostrare, con la produzione di atti d'acquisto e di locazione, il trasferimento dei contribuenti.

Ma[,] poiché il trasferimento - ove anche avvenuto (l'a cquisto immobiliare potrebbe anche riferirsi a residenza secondaria) in fatto - non è stato registrato all'anagrafe, la procedura da seguire era quella detta[…].

5. Propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi, cui resiste con controricorso Agi.Car. L’Agenzia deposita altresì memoria cartacea in data 21-24 novembre 2022. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.”. 1.1. La contribuente impugnava le cartelle di pagamento deducendo esclusivamente il vizio di notifica degli avvisi di accertamento e la conseguente illegittimità dell’iscrizione al ruolo. Nell'atto d'appello, l'Ufficio si doleva del capo della sentenza di primo grado con il quale la CTP aveva ritenuto che la notificazione degli avvisi di accertamento dovesse considerarsi come “non fatta”, contestando la nullità derivata degli stessi. Su tale censura la CTR non si è pronunciata. Nella specie, con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, la contribuente ha dimostrato di aver avuto legale conoscenza degli avvisi , ma, ciò nonostante, non ha spiegato impugnazione nel merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143 c.p.c., 60 DPR 600/1973; 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.”. 2.1. La sentenza impugnata è comunque illegittima per violazione della disciplina sulle notificazioni. Invero, “la CTR non ha considerato che il contribuente, pur non avendo modificato formalmente né la residenza né la sede della società, di fatto, all'epoca della notifica[,] risultava assolutamente irreperibile in tali luoghi, ‘essendo sconosciuto ogni recapito dell'interessato … (ed) essendo risultata vana ogni altra ricerca per individuare l'effettiva residenza, dimora o domicilio’ (in tal senso, le attestazioni rese dal messo notificatore nella relata di notifica, sul cui contenuto non c'è contestazione)”. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973 era regolare. Contrariamente a quanto assunto dalla CTR, essa fa fede fino a querela di falso quanto alle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall’agente incaricato.

3. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, medianteatto addì 10 febbraio 2023, firmato digitalmente, il difensore di Agi.Car consta aver depositato, il 13 successivo, a mezzo dell’infrastruttura del processo civile telematico, “domande di definizione agevolata delle liti pendenti relativamente agli anni di imposta 1997 e 1998, presentate da Agi.Car rispettivamente in data 11 aprile 2019 e in data 7 maggio 2019, per gli opportuni e conseguenti provvedimenti”. 3.1. Agli atti risultano inoltre depositati: - quanto al 1997, protocollo attestante la presentazione d i domanda di definizione agevolata; -quanto al 1998, protocollo e domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018.

4. Stanti siffatte allegazioni e produzioni , alla luce della mancata presentazione di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018, cit., il giudizio deve dichiarars