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Ordinanza — n. 8300/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8300/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8300/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri- gettava l'appello proposto da Scaringi Gianbattista avverso la sen- tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, dei ricorsi proposti dal con- tribuente avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF oltre accessori, relativamente agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8300/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett.

Parole chiave

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fatture fittizie inchiesta per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta indagine su reati finanziari altri capi d'accusa differimento dell'imposizione
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25590/2016 R.G. proposto da SCARINGI GIANBATTISTA, rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Lizza, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Vala- dier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia n.1749/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri- gettava l'appello proposto da Scaringi Gianbattista avverso la sen- tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, dei ricorsi proposti dal con- tribuente avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF oltre accessori, relativamente agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

2. Gli atti impositivi venivano elevati nei confronti del contribuente a seguito della contestazione di operazioni parzialmente inesistenti e della corrispondente rettifica del reddito di impresa dichiarato dalle partecipate società Scaringi Costruzioni S.r.l. e Scaringi Immobiliare S.r.l. per gli anni di imposta suddetti, anche ai fini IVA. A ciò facevano tra l'altro seguito gli avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione nei confronti del ricorrente, quale socio delle S.r.l. a ristretta base sociale, oltre che dell'altra socia Chieti Madda- lena.

3. Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973; dai fatti scaturiva anche un procedimento pe- nale. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari, inclusa quella sulla legittimità del raddoppio dei termini di esercizio dell'azione impositiva. Nel merito, la CTP riteneva che parte contribuente non avesse fornito prova dell'esi- stenza dei contratti preliminari dai quali desumere che le somme ver- sate dagli acquirenti fossero state corrisposte a titolo di caparra con- firmatoria non assoggettabile ad IVA ex art.15 d.P.R. N.633/72 e che, tuttavia, tali importi fossero tutti stati regolarmente contabilizzati al momento della stipula dei contratti definitivi con conseguente assenza di danno erariale. Le sanzioni erano nondimeno ritenute dovute per la mancata emissione delle fatture nell'anno in cui le somme corrispon- denti erano state incassate, ed era legittima la presunzione di distri- buzione di utili extracontabili tra i soci in presenza di società a ristretta base contabile.

4. Avverso la decisione del giudice d'appello, confermativa di quella resa dal giudice di primo grado, propone ricorso il contribuente, affi- dato a dieci motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controri- corso. Il ricorso è stato dimesso dalla Corte alla presente adunanza camerale per interlocuzione con l'Agenzia sulla prospettata definizione della lite o, in alternativa, trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'RGN 25588/2016. L'Agenzia deposita memoria illustrativa. Considerato che:

5. In via preliminare, va dato atto dell'istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale del 4.5.2022 con cui parte ricorrente ha dichia- rato - con nota di deposito non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso. 5.1. La Corte inoltre osserva che l'Agenzia ha prodotto anteriormente alla presente adunanza una nota di deposito in cui riferisce per la po- sizione del contribuente di una procedura di condono ex d.l. n. 119 del OJLL 2018, non completata. Tale risposta non Se tuttavia pertinente avuto riguardo per l'oggetto dell'interlocuzione che ha invece fatto riferi- mento alla diversa procedura di cui all'art.6 del d.l. n.193 del 2016, sulla base di quanto prospettato dal ricorrente.

6. In ogni caso, la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilaterale e recet- tizio, è correttamente corredata da doppia firma della parte e dell'av- vocato difensore e, benché non notificata alla controparte, è stata cer- tamente portata a conoscenza dell'Agenzia tramite la comunicazione alle parti dell'ordinanza della Corte emessa alla conclusione dell'adu- nanza del 4.5.2022, come del resto attesta la presenza della successiva nota di deposito dell'Amministrazione. La rinuncia spiega pertanto ef- fetto sul processo determinandone senz'altro l'estinzione.

7. Le spese di lite sono compensate perché la documentazione versata agli atti dal contribuente attesta il sostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del processo. Compe