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Ordinanza Interlocutoria — n. 8299/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 8299/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8299/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società Scaringi Immobiliare S.r.l. av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, del ricorso proposto dalla contribuente avverso 4 avvisi di accertamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativamente alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 8299/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questioni controverse, in particolare con riferimento al regime delle preclusioni e all'applicabilità dello ius superveniens di cui al d.lgs. n.158 del 2015, il quale ha recato modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'art.8 comma 1 della I. n.23/2014, questione per la quale la Sezione ha in programmazione una pubblica udienza tematica dedicata.

Parole chiave

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reddito immobiliare valutazione del reddito indagine per frode iva dichiarazione dei redditi imposta sugli utili immobiliari reddito fluttuante
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA /L0CUTOA sul ricorso iscritto al n. 25589/2016 R.G. proposto da SCARINGI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Lizza, elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia n.1751/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società Scaringi Immobiliare S.r.l. av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, del ricorso proposto dalla contribuente avverso 4 avvisi di accertamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativamente alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011.

2. Gli atti impositivi venivano elevati nei confronti della società a se- guito della contestazione di operazioni di compravendita parzialmente inesistenti e della corrispondente rettifica del reddito di impresa dichia- rato per gli anni di imposta, anche ai fini IVA. Atti impositivi separata- mente impugnati investivano anche la società Scaringi Costruzioni S.r.l. e, dagli avvisi emessi nei confronti delle due società, discende- vano ulteriori avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione per gli anni di imposta nei confronti dei soci Scaringi Gianbattista e Chieti Maddalena, quali soci delle S.r.l. a ristretta base sociale; anche tali atti venivano separatamente impugnati 3. Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973; dai fatti scaturiva anche un procedimento pe- nale. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari, inclusa quella sulla legittimità del raddoppio dei termini di esercizio dell'azione impositiva e della sotto- scrizione degli atti impositivi. Nel merito, la CTP riteneva che le opera- zioni contestate fossero reali e regolarmente contabilizzate e che le sole dichiarazioni dei terzi acquirenti non fossero sufficienti a dimo- strare che parte del prezzo di compravendita non era stato dichiarato nei rogiti e non fatturato.

4. Avverso la decisione del giudice d'appello, confermativa di quella resa dal giudice di primo grado, propone ricorso la contribuente, affi- dato a cinque motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controri- corso. Il ricorso è stato dimesso dalla Corte alla presente adunanza camerale per interlocuzione con l'Agenzia sulla prospettata definizione della lite o, in alternativa, trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'RGN 25588/2016. Considerato che:

5. Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questioni controverse, in particolare con riferimento al regime delle preclusioni e all'applicabilità dello ius superveniens di cui al d.lgs. n.158 del 2015, il quale ha recato modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'art.8 comma 1 della I. n.23/2014, questione per la quale la Sezione ha in programmazione una pubblica udienza tematica dedicata.

6. Ritenuto per tale ragione di dover rimettere il ricorso alla pubblica udienza,

P.Q.M.

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