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Ordinanza — n. 8295/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary payment under special settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8295/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily fulfilled the conditions for a special tax settlement. Although the taxpayer initially sought a declaration of cessation of the dispute, the tax agency later confirmed the payment and the perfection of the settlement. Consequently, the court ruled that the legal controversy no longer existed, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 of D.L. n. 193/2016; When a taxpayer voluntarily fulfills the conditions for a special tax settlement and the tax authority confirms the payment, the legal controversy is extinguished, terminating the proceedings.

Parole chiave

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tax settlement procedure cessation of dispute voluntary payment tax appeal dismissal extinguishment of proceedings ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sottrazione dell'iva ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. n. 193/2016
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26482/2014 R.G. proposto da BALESTRAZZI VITTORIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ta- ranto, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Tro- pea in Roma, Via Casetta Mattei n.239; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; costituita al sol fine di even- tualmente partecipare all'udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Catania, n.394/34/2013 depositata il 10 settembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.329/9/2007 emessa dalla Com- missione Tributaria Provinciale di Catania di accoglimento del ricorso presentato contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEF, IVA Addizio- nali interessi e sanzioni relativamente agli anni di imposta 2000 e 2001 emessa nei confronti di Vittorio Balestrazzi.

2. Le riprese traevano origine dal controllo automatizzato delle dichia- razioni Unico 2001 e 2002 del contribuente, effettuate ai sensi degli artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972. Il giudice di prime cure condivideva nel merito parzialmente le ragioni esposte dal ricorrente, con riferimento alle somme richieste a titolo di ritenuta alla fonte di cui ai punti 29, 33 e 37 della cartella, con conseguente relativa non applicabilità delle sanzioni IVA. Per le ulteriori somme oggetto di ripresa la CTP riteneva che il contribuente del si fosse correttamente avvalso della definizione agevolata di cui all'art.9 bis della I. n.289 del 2002, ritenendo sufficiente il versamento della prima rata.

Infine, sul presupposto che, esercitando l'attività di avvocato, egli era privo di autonoma organizzazione, escludeva anche le riprese IRAP. Il giudice d'appello, preso atto della quiescenza pre- stata dall'Agenzia quanto alle suddette somme richieste a titolo di ri- tenuta alla fonte, accoglieva l'appello proposto dall'Amministrazione sui restanti capi della decisione.

3. Avverso la sentenza d'appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione per quattro motivi, che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia con mera comparsa di costituzione in giudizio ex art.370 primo comma cod. proc. civ.. Con memoria depositata in data 16.2.2022 il contribuente ha reso noto di aver ottenuto vari provvedimenti di sgravio, anche per gli anni di imposta per cui è causa e, per la parte residua, di essersi avvalso della disciplina di favore prevista ai sensi dell'art.6 del d.l. n. 193/16 prov- vedendo al pagamento delle rate relative, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4. La Corte ha ritenuto opportuno, tenuto conto del fatto che le proce- dure di definizione agevolata per la parte che qui interessa si estendono anche al 2001 e sono dirette a coprire quanto non oggetto di sgravio, peraltro intervenuto con sette distinti provvedimenti, che l'Agenzia prendesse posizione sull'allegata intervenuta estinzione del processo. Con nota di deposito del 9.6.2022 l'Agenzia ha depositato a sua volta istanza per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che:

5. L'Amministrazione finanziaria ha da ultimo preso posizione sulla ri- chiesta del ricorrente di intervenuta definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193/2016 dando atto dell'intervenuto pagamento da parte del contribuente di quanto previsto per la definizione agevolata e dunque per il suo perfezionamento.

6. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, il processo si è estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e di ciò deve senz'altro darsi atto in dispositivo, mentre le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, essendo tale la volontà concorde delle parti.

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il processo per cessazione della materia del conten- d