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Ordinanza — n. 8293/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8293/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8293/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per volazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. In particolare, deduce l'omessa o apparente motivazione, in quanto la sentenza non aveva dato conto dello specifico motivo di gravame contro la sentenza della CTP - cioè che l'iscrizione ipotecaria sui suoi beni non era stata preceduta dalla notifica nei suoi confronti di un atto impositivo e della conseguente cartella di pagamento, quale debitore solidale dei debiti tributari della associazione - soffermandosi sulla responsabilità della persona che rappresenta l'associazione per i debiti di questa (circostanza non contestata), senza spiegare il collegamento con lo specifico motivo proposto, e aggiungendo che l'Ufficio aveva tempestivamente dato comunicazione al contribuente della procedura a suo carico, ma senza specificare a quale procedura e a quali atti si facesse riferimento, nè precisare a chi erano stati notificati e, se notificati allo Stefanucci, in quale veste gli erano stati indirizzati. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 7 comma 2 legge n. 212/2000, art. 111 comma 6 cost, art. 132 c.p, art. 38 c.c, art. 112 c.p, art. 156 c.p; Ordinanza — n. 8293/2023 — snciv · Corte di Cassazione: b) legge n. 212/2000. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2 lett b) legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., nel caso in cui il mancato esame di quella questione debba essere inteso come rigetto implicito. 2.1. I due motivo possono esaminati congiuntamente e sono infondati. Non ricorre omessa pronunzia perché deve ritenersi il rigetto implicito della doglianza non esaminata, evidentemente incompatibile con la decisione assunta, rigetto che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte. 2.2.

Parole chiave

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sovraindebitamento contratto di management sportivo iscrizione di un'ipoteca legale recupero di crediti legittimazione per agire in via esecutiva titolo esecutivo di rigetto

Disposizioni normative citate

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art. 7 comma 2 legge n. 212/2000
A fondamento del ricorso aveva dedotto che l'iscrizione ipotecaria non conteneva l'indicazione prevista dall'art. 7 comma 2 legge n. 212/2000 e che mancava un atto impositivo nei suoi confronti quale coobbligato.
art. 111 comma 6 cost
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per volazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 cost., degli artt.
art. 132 c.p
546/92 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art.
art. 38 c.c
La motivazione, da un lato, si dilunga su un profilo incontroverso e sostanzialmente inconferente con il tema centrale della lite, quale quello della responsabilità ex art. 38 c.c.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
art. 156 c.p
In ogni caso l'asserito vizio conseguente alle omissioni rilevate deve ritenersi sanato ex art. 156 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4799/2017 R.G. proposto da STEFANUCCI SANDRO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Alessandro Bertolini ed elettivamente domiciliato in Roma Largo Trionfale n. 7 presso lo studio dell'avv. Mario Scialla; - ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE spa, in persona del procuratore speciale dott. Marco Ranieri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente con elezione di domicilio in Verona via Locatelli n. 3, pec avvocatomauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it, avvgiuseppeparente@ordineavvocativrpec.it ; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1305/16 depositata 1'11.7.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Sandro Stefanucci ha impugnato davanti alla CTP di Grosseto iscrizione ipotecaria di cui alla nota 7110/807 notificata da Equitalia Centro spa in data 10.7.2012 in relazione a debiti tributari pari a complessivi euro 1.841.538,33 per gli esercizi di imposta 2006 e 2007 della Polisportiva Roselle, di cui lo Stefanucci era stato presidente e legale rappresentante sino al 18.6.2007, poi fusa con la ADS US Batignano dando vita alla ASD Batirose Grosseto Nord.

Il credito era fondato su cartella di pagamento 05120110030433392001 notificata in data 2.9.2011 allo Stefanucci, asseritamente nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione così come nella stessa qualità gli erano stati notificati i precedenti avvisi di accertamento. A fondamento del ricorso aveva dedotto che l'iscrizione ipotecaria non conteneva l'indicazione prevista dall'art. 7 comma 2 legge n. 212/2000 e che mancava un atto impositivo nei suoi confronti quale coobbligato. La CTP Grosseto con sentenza n. 265/12 ha respinto il ricorso facendo riferimento agli artt. 2 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Lo Stefanucci ha proposto appello insistendo nei motivi di ricorso. Soltanto in grado d'appello si è costituita Equitalia Centro spa che ha dedotto, producendo la relata di notifica e l'estratto di ruolo, che la cartella di pagamento 05120110030433392001, notificata in data 2.9.2011, era intestata a Stefanucci Sandro personalmente e non alla Polisportiva Roselle ed era stata consegnata a mani dello stesso Stefanucci. La CTR, con la sentenza sopra citata, ha rigettato l'appello. Lo Stefanucci ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione spa che ha incorporato Equitalia Centro spa. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per volazione e falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. In particolare, deduce l'omessa o apparente motivazione, in quanto la sentenza non aveva dato conto dello specifico motivo di gravame contro la sentenza della CTP - cioè che l'iscrizione ipotecaria sui suoi beni non era stata preceduta dalla notifica nei suoi confronti di un atto impositivo e della conseguente cartella di pagamento, quale debitore solidale dei debiti tributari della associazione - soffermandosi sulla responsabilità della persona che rappresenta l'associazione per i debiti di questa (circostanza non contestata), senza spiegare il collegamento con lo specifico motivo proposto, e aggiungendo che l'Ufficio aveva tempestivamente dato comunicazione al contribuente della procedura a suo carico, ma senza specificare a quale procedura e a quali atti si facesse riferimento, nè precisare a chi erano stati notificati e, se notificati allo Stefanucci, in quale veste gli erano stati indirizzati. 1.1.

Il motivo è fondato. E' noto che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis anche alla sentenza in esame, il vizio motivazionale deve essere considerato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, alla stregua del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016;

Cass. n. 9105 del 2017). 1.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non raggiunge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. La motivazione, da un lato, si dilunga su un profilo incontroverso e sostanzialmente inconferente con il tema centrale della lite, quale quello della responsabilità ex art. 38 c.c. per gli atti dell'associazione, e, dall'altro, affronta un profilo meramente consequenziale a quello posto dal contribuente, relativo alle comunicazioni legate all'attività di riscossione.La CTR ha osservato che l'Agente della Riscossione aveva «dato tempestiva comunicazione al contribuente dell'esistenza della procedura a suo carico, allegando, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, il dettaglio degli addebiti, nel quale è indicato il numero della cartella, la data di notifica, gli importi e l'Ente impositore e che ulteriori indicazioni sono contenute proprio nella cartella di pagamento notificata alla società ricorrente: il contribuente, pertanto, era perfettamente a conoscenza del carico iscritto a suo nome, in quanto aveva a suo tempo ricevuto le debite notificazioni e l'iscrizione di ipoteca era stata preceduta anche dall'invio della "Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca" ricevuta dal sig.

Stefanucci in data 14.05.2012 che non è stata dal medesimo impugnata». Prosegue la CTR osservando che «Alla luce di quanto sopra, si rileva la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione, il quale ha legittimamente iscritto ipoteca sui beni del sig. Stefanucci in perfetta aderenza a quanto stabilito dall'art. 77 del d.P.R. 602/73 che recita: "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede".

Nel caso di specie il termine di sessanta giorni è abbondantemente decorso dalla notifica della cartella di pagamento..». 1.3. Peraltro, la principale contestazione mossa riguarda il potere riscossivo esercitato dall'Ufficio poichè il contribuente deduce l'assenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, affermando di non aver mai ricevuto la notifica di un avviso di accertamento e/o di una conseguente cartella di pagamento a suo nome. Queste questioni non sono affrontate dalla sentenza, che non indica il titolo esecutivo in base al quale si è agito nei confronti del ricorrente, ma discorre genericamente di "procedura a suo carico", di "carico iscritto a suo nome", di "debite notificazioni".

La CTR si riferisce alla «cartella di pagamento notificata alla società ricorrente» e il riferimento non serve a fare chiarezza perché il ricorrente è una persona fisica e non una società; inoltre, trascura completamente quanto dedotto da Equitalia e cioè che la cartella di pagamento era stata emessa a nome dello Stefanucci in proprio, e non quale legale rappresentante dell'associazione. La motivazione della CTR risulta così gravemente carente e sostanzialmente omessa rispetto ai motivi di gravame.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto la CTR non aveva pronunciato sull'eccepita nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancanza dell'indicazione di cui all'art. 7 comma 2 lett.

b) legge n. 212/2000. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2 lett b) legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., nel caso in cui il mancato esame di quella questione debba essere inteso come rigetto implicito. 2.1. I due motivo possono esaminati congiuntamente e sono infondati. Non ricorre omessa pronunzia perché deve ritenersi il rigetto implicito della doglianza non esaminata, evidentemente incompatibile con la decisione assunta, rigetto che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte. 2.2.

Invero, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 212/2000, la mancata indicazione nell'atto del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, già prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la sua validità, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (Cass. n. 19675 del 2011; Cass. n. 301 del 2018). 2.3.

In ogni caso l'asserito vizio conseguente alle omissioni rilevate deve ritenersi sanato ex art. 156 c.p.c. in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, applicabile anche agli atti di imposizione tributaria (v. Cass. n. 6347 del 2008; Cass. n. 9697 del 2005; Cass. sez. un. n. 19854 del 2004). 2.4. Infine, alla luce dei canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, devono ritenersi irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Cass. n. 11052 del 2018).

3. Conclusivamente, accolto il primo motivo e rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e la causa deve essere alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g