Taxpayer loses appeal; mere tax declaration exposure insufficient to prove tax credit existence without further evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's refusal to reimburse a tax credit. The taxpayer argued that submitting the tax return exposing the credit was sufficient proof, but the court held that a tax declaration is merely a claim, not evidence of the credit's actual existence. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer to demonstrate the credit's validity beyond the initial declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 36-bis, 36-ter DPR 600/1973: In tax refund cases, the taxpayer bears the burden of proving the constitutive facts of the tax credit, and mere exposure of the claim in a tax return is insufficient evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2574/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in Roma viale g. Mazzini 11, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Escalar (SCLGRL62E12H501R) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2762/2015 depositata il 22/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. IRPEGDINIEGO RIMBORSO Rilevato che:
1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Unicredit Spa, del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza di rimborso di crediti di imposta Irpeg, per un controvalore di euro 404.643, risultante dalla dichiarazione Unico ’99 “integrativa”, dell’incorporata Altair Servizi Srl, relativa all’ultima frazione di esercizio ante incorporazione (1°/11/1998-30/06/1999), che era stata presentata a causa dell’omesso riporto, nella dichiarazione da integrare (1°/11/1997-31/10/1998), dei detti crediti Irpeg proveniente dal modello Unico dell’esercizio precedente (1°/11/1996-31/10/1997);
2. la CTP di Milano rigettò il ricorso con sentenza (n. 2205/14) che è stata riformata dalla CTR della Lombardia, la quale ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo che essa aveva dimostrato l’esistenza dei crediti di imposta, con la produzione della dichiarazione dei redditi 1°/11/1996-31/10/1997, crediti di imposta per errore non riportati nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta successivo (1°/11/1997-30/10/1998) e che, pertanto, erano stati evidenziati nella dichiarazione “integrativa” presentata nei termini. Con l’ulteriore osservazione che risultava documentato, dal bilancio al 31/10/1998, che il credito di imposta del quale era chiesto il rimborso non era stato utilizzato dalla contribuente (cfr. pag. 6 della sentenza) «né in “compensazione verticale” né in “compensazione orizzontale”; fatto, questo, […] noncontestato dall’Ente accertatore»;
3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Consideratoche:
1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., 36-bis, 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio censura la sentenza impugnata che haaffermato che la contribuente aveva provato l’esistenza dei crediti Irpeg tramite la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi nella quale i crediti erano esposti senza considerare che la dichiarazione, quale atto favorevole al dichiarante, non è prova idonea del fatto dichiarato;
2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2420, 2697, cod. civ., l’ufficio censura la sentenza impugnata che afferma che il bilancio al 31/10/1998 attestava che il credito vantato non era stato utilizzato dalla contribuente in compensazione, trascurando, da un lato, che il bilancio, quale dichiarazione del contribuente, non è idoneo a provare fatti ad esso favorevoli; dall’altro, che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se sussistesse la prova che il credito del quale era chiesto il rimborso non fosse stato portato in compensazione fino al momento della decisione in grado di appello;
3. con il terzo motivo, l’ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la sentenza è viziata da motivazione apparente perché non spiega per quale ragione il bilancio al 31/10/1998 dimostrerebbe che il credito non è stato portato in compensazione;
4. con il quarto motivo, si denuncia, in relazione agli artt. 360, n. 4, 112, 115 e 116, cod. proc. civ., la nullità della sentenza che: in primo luogo, asserisce che l’amministrazione finanziaria non ha contestato la circostanza che il credito non era stato portato in compensazione, senza spiegare che cosa intenda per «mancata contestazione»; in secondo luogo, non tiene conto del fatto che, in fase procedimentale, l’ufficio, in risposta alla domanda di rimborso del credito Irpeg per un controvalore di euro 404.495,75, (cfr. pag. 30 del ricorso per cassazione, che riporta un passo delle controdeduzioni erariali in grado di appello), «alla luce delle incongruenze rilevate, ed in considerazione dell’omissione della presentazione della dichiarazione per il periodo 01/11/1997 - 31/10/1998», aveva inutilmente chiesto alla contribuente di produrre: copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta 1°/11/1998-30/06/1999, il verbale di approvazione del bilancio relativo allo stesso periodo, copia della dichiarazione relativa al periodo di imposta 1°/11/1997-30/10/1998, con la ricevuta di presentazione, in quanto la stessa risultava omessa, e che, quindi, non era possibile verificare né la sussistenza del credito riportato per un controvalore di euro 46.188,80, né il possibile utilizzo in detto periodo del credito per un controvalore di euro 404.495,75.
Infine, si denuncia che la CTR non considera che, in sede contenziosa, l’ufficio, in realtà, aveva contestato la pretesa restitutoria laddove aveva dedotto che, in mancanza della dichiarazione di controparte, non era possibile verificare l’esistenza dei presupposti del diritto al rimborso, anche in relazione al possibile utilizzo del credito sorto nel periodo precedente;
5. il terzo motivo, da esaminare per primo perché attiene a un error in procedendo, non è fondato;
6. per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimisCass.23/12/2022, n. 37770, che menziona Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».
Nel nostro caso la motivazione esiste nel senso che, per il giudice tributario di appello, la contribuente ha diritto al rimborso del credito d’imposta riportato in dichiarazione e non compensato con debiti verso il fisco, secondo quanto desumibile dal bilancio al 31/10/1998, circostanza, quest’ultima, non contestata dall’ufficio;
7. il quarto motivo, articolato in tre distinte censure (violazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ.) non è fondato.L’Agenzia ha travisato il ragionamento della CTR, la quale non ha asserito, come invece prospetta l’amministrazione, che l’ufficio non contestava la circostanza consistente nel «non utilizzo del credito in compensazione», ma ha affermato che l’ufficio noncontestava il fatto che il bilancio al 31/10/1998 non indicasse che il credito d’imposta era stato utilizzato per compensare debiti verso l’erario;
8. il primo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;
9. la premessa è che, come ha ricordato recentemente Cass. nn. 6308/23 e 6314/23, questa Corte ha stabilito che «[i]ncombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» (Cass.26/10/2012, n. 18427; conf., Cass. 30/10/2018, n. 27580). Successivamente, le Sezioni unite (Cass.
Sez. U., 15/03/2016, n. 5069; conf. Cass. 17/06/2016, n. 12557; Cass. 31/01/2018, n. 2392), dichiarando di non condividere alcune recenti pronunce di legittimità (segnatamente: Cass. n. 9339/2012 e n. 2277/2016) e di ritenere preferibile la soluzione accolta dalla pregressa giurisprudenza, hanno chiarito che «[i]n tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”»;
10. ciò chiarito, nella specie la sentenza impugnata si è attenuta agli enunciati princìpi di diritto in tema di onere del contribuente di fornire la prova del credito di imposta di cui è chiesto il rimborso, e in base all’apprezzamento del materiale probatorio ha ritenuto, per un verso, che la società avesse dimostrato l’esistenza del credito e, per altro verso, che non vi fosse la prova del venire meno dello stesso credito a causa della sua compensazione con un debito di imposta. Al riguardo è importante prestare attenzione al fatto che, secondo le regole di riparto dell’onere della prova, spettava all’ufficio dimostrare un’ipotetica compensazione, quale fatto estintivo del credito della contribuente e che, in applicazione dell’art. 2697, cod. civ., a quest’ultima non poteva essere chiesto, per così dire, di fornire la prova negativa dell’insussistenza della compensazione;
11. ne consegue il rigetto del ricorso;
12. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono a carico dell’ufficio;
13. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.773,00, a titolo di compenso, euro 200,00, p