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Ordinanza — n. 8267/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IRAP refund by ruling that a part-time secretary does not negate autonomous organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8267/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the cassation appeal against the Lazio Regional Court's denial of an IRAP refund for a pediatrician. The applicant argued that the lower courts incorrectly found autonomous organization based on the presence of a part-time secretary and minimal office costs. The court reversed this, citing established precedent that employing a single non-executive staff member does not preclude the status of autonomous organization required for the tax exemption.

Regesto Legislator

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Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; The requirement of autonomous organization for IRAP purposes is not met when the responsible party employs only a single non-executive worker or uses minimal equipment, as such arrangements fall within the indispensable minimum for professional practice.

Parole chiave

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IRAP tax refund autonomous organization part-time secretary pediatrician SSN cassation appeal tax exemption criteria labor classification calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la contribuente censura la sentenza impugnata che, discostandosi dai princìpi sanciti da Cass.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 9451/16
Cass. n. 38041/21
In linea con la decisione capofila delle SSUU, la successiva giurisprudenza sezionale (ex plurimis, Cass. n. 38041/21; in termini, Cass.
Cass. nn. 17958/19, 10229/20, 18947/22, 26197/20, 29398/2019, 4420/19, 25637/20, 22675/19, 12084/2018, 24702/19, 7120/19, 22027/17
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26705/2016 proposto da: STRATI ENRICA, elettivamente domiciliata in Roma Via Di Torrenova n. 220/A, presso lo studio dell’avvocato Massimo Di Censo (DCNMSM71M08H501K) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO sezione staccata di LATINA n. 2021/2016 depositata l’11/04/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. IRAPDINIEGO RIMBORSO Rilevato che:

1. Enrica Strati, pediatra convenzionata con il SSN , impugnò silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irap per i periodi di imposta dal 2003 al 2006;

2. la domanda è stata disattesa in entrambi i gradi di merito; in particolare, la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, ha escluso che la contribuente, gravata del relativo onere probatorio, avesse dimostrato l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, anche alla luce della rilevante incidenza percentuale delle spese (venticinque per cento) e dei costi per il personale dipendente (dieci per cento) in rapporto ai compensi dichiarati;

3. la contribuente ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la contribuente censura la sentenza impugnata che, discostandosi dai princìpi sanciti da Cass. Sez. U. n. 9451/16, ha erroneamente ravvisato la sussistenza dell’autonoma organizzazione per il solo fatto che la pediatra, negli anni in contestazione, si era avvalsa di una collaboratrice part time con mansioni di segretaria e di “apriporta”;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e violazione e/o falsa applicazione dell’accordo nazionale collettivo, la contribuente censura la sentenza impugnata che ha omesso di valutare tutti i profili peculiari dell’attività del medico pediatra in convenzione con il SSN, per effetto dei quali l’attività del sanitario va ricondotta alla figura della parasubordinazione più che a quella del lavoro autonomo;

3. il primo motivo è fondato e il secondo motivo è assorbito;

4. la sentenza impugnata, che ha negato alla contribuente il rimborso dell’Irap valorizzando l’incidenza delle spese e, in particolare, che la pediatra avesse una dipendente part time, si discosta dal costante orientamento di legittimità, al quale va dato seguito, inaugurato da Cass. Sez. U. n. 9451/16, per il quale «[i]n tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive».

Nella fattispecie concreta cui si riferisce la massima, facendo applicazione di questo principio di diritto le Sezioni unite hanno respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi. In linea con la decisione capofila delle SSUU, la successiva giurisprudenza sezionale (ex plurimis, Cass. n. 38041/21; in termini, Cass. nn. 17958/19, 10229/20, 18947/22, e la giurisprudenza ivi richiamata), ha escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione nell’ipotesi in cui il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (vedi anche Cass. nn. 26197/20, 29398/2019, 4420/19), della collaborazione part time di un terzo (così Cass. n. 25637/20) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (in termini Cass.nn. 22675/19, 12084/2018).

Anche la mera disponibilità di uno studio (avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) da parte del medico convenzionato con il SSN non integra, di per sé, il presupposto impositivo a fini Irap, «rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale» (essendo anzi obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale: Cass. nn. 24702/19, 7120/19, 22027/17);

5. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

6. dato che, quando la causa ha avuto inizio la giurisprudenza era ancora oscillante, le spese dei gradi di merito devono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.082,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfet