Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court rules withdrawal extinguishes proceedings regardless of acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff voluntarily renounced the proceedings, while the defendant did not explicitly accept the withdrawal. The court ruled that a withdrawal automatically terminates the process without requiring the opposing party's consent, thereby ending the case and ordering cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings even in the absence of acceptance by the opposing party, as the act is not conditional and renders the interest in contesting the judgment moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2584/2019 del ruolo generale, proposto DAL C ENTRO G OMME Z ITO S.A.S. DI S ALVATORE Z ITO (codice fiscale 06898571218), con sede legale in Napoli, alla Via Montagna Spaccata n. 290, in persona del legale rappresentante pro tempore, Salvatore Zito, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Armando Profili (codice fiscale PRF RND 69M01 F839 H), con studio in Roma, alla Via G. Palumbo n. 26. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI N APOLI (codice fiscale 80014890638), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.
Fabio Maria Ferrari (codice fiscale FRR FMR 59P10 F839 X) e dall’avv. Maria Anna Amoretti (codice fiscale MRT MNN 54M70 F839 D), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Appennini n. 46, presso lo Studio Legale Leone. TARES - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5468/20/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7 giugno 2018; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;
RILEVATO CHE 1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoli e riformava la pronuncia n. 761/27/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, così (implicitamente) rigettando l’originario ricorso avanzato dal Centro Gomme Zito S.A.S. di Zito Salvatore (da ora Centro Gomme Zito) contro l’avviso di pagamento n. 873998/134132, con cui il Comune di Napoli aveva chiesto il versamento della somma di 4.742,00 € a titolo di TARES relativa all’anno di imposta 2013;
2. avverso tale sentenza il Centro Gomme Zito proponeva ricorso per cassazione, notificandolo, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., in data 7/9 febbraio 2019, formulando due motivi di impugnazione; 3.Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 18 febbraio 2019, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; CONSIDERATO CHE :
4. con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito di procura speciale all’uopo rilasciata, notificata al Comune di Napoli tramite posta elettronica certificata il 4 novembre 2022 e depositata il 9 novembre 2022, la ricorrente, nel dare atto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero integralmente compensate tra le parti. 5.Il ricorso va dichiarato estinto in ragione della predetta rinuncia, non essendo di ostacolo a tale esito la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez. U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755).
6. L’assenza di ragioni di contrasto da parte del Comune in ordine alla richiesta di integrale compensazione delle spese del presente giudizio induce ad accogliere tale richiesta. 7.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc.,, civ. (cfr. Cass. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rin