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Ordinanza — n. 8232/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8232/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8232/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21606/2019 del ruolo generale, proposto DAL C OMUNE DI N IZZA M ONFERRATO (AT)(codice fiscale 00173660051), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 27 giugno 2018, dall’avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea (codice fiscale FGG MRZ 67P24 C139 L) e dall’avv. Guido Francesco Romanelli (codice fiscale RMN GDU 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via Cosseria n. 5, Int. 1. - RICORRENTE – CONTRO R IALTO S.R.L.(codice fiscale 05849840151), con sede in Bresso, alla Via Clerici n. 342, in persona dell’amministratore delegato Giancarlo Panizza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 8232/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 21606/2019 del ruolo generale, proposto DAL C OMUNE DI N IZZA M ONFERRATO (AT)(codice fiscale 00173660051), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 27 giugno 2018, dall’avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea (codice fiscale FGG MRZ 67P24 C139 L) e dall’avv. Guido Francesco Romanelli (codice fiscale RMN GDU 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via Cosseria n. 5, Int. 1. - RICORRENTE – CONTRO R IALTO S.R.L.(codice fiscale 05849840151), con sede in Bresso, alla Via Clerici n. 342, in persona dell’amministratore delegato Giancarlo Panizza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Parole chiave

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lite in materia di tariffa ricorso per cassazione rimborso dell'imposta preventiva rinuncia a pretese di salario arretrati di mantenimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
le predette rinunce, pur non corrispondendo alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod.
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21606/2019 del ruolo generale, proposto DAL C OMUNE DI N IZZA M ONFERRATO (AT)(codice fiscale 00173660051), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 27 giugno 2018, dall’avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea (codice fiscale FGG MRZ 67P24 C139 L) e dall’avv. Guido Francesco Romanelli (codice fiscale RMN GDU 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via Cosseria n. 5, Int. 1. - RICORRENTE – CONTRO R IALTO S.R.L.(codice fiscale 05849840151), con sede in Bresso, alla Via Clerici n. 342, in persona dell’amministratore delegato Giancarlo Panizza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Giorgio Roderi (codice fiscale RDR GGL 64E09 F205 T) e dal prof. avv. Filippo Satta (codice fiscale TARI STT FPP 40B02 D969 D), quest’ultimo con studio in Roma, al Foro Traiano n. 1/A. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - per la cassazione della sentenza n. 544/7/2019 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 3 maggio 2019, notificata il 14 maggio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;

RILEVATO CHE 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da Rialto S.R.L. avverso la pronuncia n. 36/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Asti ed annullava l’avviso n. 3464, con cui il Comune di Nizza Monferrato aveva richiesto alla società il pagamento della somma di 46.552,00 € a titolo di TARI maturata nell’anno di imposta 2017; 2.avverso tale sentenza il Comune di Nizza Monferrato proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata l’8 luglio 2019, formulando due motivi d’impugnazione, successivamente notificando il 16 settembre 2019 controricorso alricorso incidentale;

3. Rialto S.R.L. notificava, tramite posta elettronica certificata e mediante servizio postale, controricorso in data 16 settembre e 23 settembre 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed articolando ricorso incidentale; CONSIDERATO CHE :

4. con distinte note, sottoscritte dal difensore del ricorrente munito dei relativi poteri, nonché dalla controricorrente/ricorrente incidentale e dal relativo difensore, depositate il 15 novembre 2022, le parti, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine alla controversia in oggetto, hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero compensate tra le parti; 5.la predette istanze di rinuncia non risultano notificate, risultando prodotte solo le relazioni di notifica tramite posta elettronica certificata e non anche le ricevute di accettazione di avvenuta consegna, né risultano “vistate” dai difensori ai sensi dell’art. 390, terzo comma, c.p.c., né risulta la sottoscrizione per adesione del Sindaco del Comune di Nizza Monferrato dell’avv. Maurizio Fogagnolo in calce alla rinuncia di Rialto S.R.L.;

6. le predette rinunce, pur non corrispondendo alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., tuttavia manifestano il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, per cui, benchè risultino inidonee a determinare l'estinzione del processo, comportano, però, l'inammissibilità sopravvenuta dei ricorsi per carenza di interesse, atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione, ma anche successivamente sino alla decisione della causa (cfr. ex multis Cass. 25625/2020; Cass. S.U. n. 3876/2010); 7.le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante la reciproca declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e che non sussistono i presupposti per imporre alle parti il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità dei ricorsi è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 14782/2018; Cass. 23175/2015. P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità dei ricorsi, principale ed in