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Ordinanza — n. 8143/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to nullity of judgment from lack of necessary joinder of partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8143/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax appeal because the lower tribunal failed to include all necessary partners in the litigation. Although the tax assessment covered both the company and its partners, the partners were absent from the second instance proceedings. The court ruled that the entire judgment is null and void due to the violation of the principle of contradictory proceedings and necessary joinder.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 546/1992: In tax proceedings involving a partnership and its partners, the absence of necessary joinder renders the entire judgment null and void.

Parole chiave

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necessary joinder tax litigation partnership law contradictory proceedings nullity of judgment unitary assessment litisconsorzio necessario indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, nn. 3 and 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 14 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 101 of the Code of Civil Procedure
Art. 111, paragraph 2 of the Constitution

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 October 2013 n. 23762
Cass. 4 June 2008 n. 14815
Cass. Sez. 1, 4 January 2005 n. 121
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4060 /2017 R.G. proposto da ISIRADIOS.A.S. DI COSTAGLIOLA ISIDORO CO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., ISIDORO COSTAGLIOLA, CARMELACOSTAGLIOLA, RAFFAELE COSTAGLIOLA, EDUARDO COSTA- Oggetto:II.DD. e IVA -operazioni soggetti- vamenteinesistenti GLIOLA,ASSUNTA RASPAOLO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.An- dreaAmatucci, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Ste- fanoLatella, sito in Roma via Tortona n.4; –ricorrenti – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin R oma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- panian.6516/49/2016 depositata il 7 luglio 2016. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania è stato rigettato l’appello proposto dalla società ISIRADIO S.A.S. DI COSTAGLIOLAISIDORO CO. avverso la sentenza n.17116/31/2014 emessadalla C ommissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua volta ha rigettato il ricorso della società contribuente avente ad oggettol’avviso di accertamento per IRAP e IVA oltre accessori 2006, notificatodall’Agenzia delle Entrate ad integrazione di pr ecedente ac- certamentonei confronti della società per IRAP e IVA e relativo mede- simoanno di imposta, nell’ambito della contestazione di plurime ope- razionisoggettivamente inesistenti. 2.In particolare, anche se l’intestazione della sentenza predisposta dallaCancelleria della CTR si fa riferimento alla presenza in giudizio di cinquesoci oltre alla società (Costagliola Isidoro, Costagliola Carmela, CostagliolaEduardo, Costagliola Raffaele, Raspaolo Assunta), dalla let- turadella sentenza impugnata emerge ch e il ricorso in appello della società non è stato riunito agli appelli proposti dai soci Assunta Ra- spaoloe Carmela Costagliola ed iscritti agli RGA 12574/15 e 12572/15.

Nelmerito, le riprese sono state integralmente confermate dal giudice disecondo grad o. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione parte con- tribuente,affidato a cinque motivi che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle entrate con controricorso. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’ar t.360 primo comma nn.3e 4 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt.14 e 59 comma 1 lett.

b) del d.lgs. n.546/1992, 5 T.U.I.R. - errorin judicando e in procedendo commesso dalla CTR - nullità asso- lutadella sentenza e d el procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio, mancata valutazione dell’unitarietà ed inscindibilità dell’oggettodel ricorso e violazione del litisconsorzio necessario tra la societàin accomandita semplice e i soci. 5.Il motivo è fond ato. Siribadisce che: « In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, ancheavverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cuiquesti prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devonoessere parte dello stesso procedimento e la controversia non puòessere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio inogni stato e grado d el procedimento, limitatamente ad alcuni sol- tanto di essi » (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762;

Cass. 4 giugno 2008 n.14815). 6.Tale è il caso in esame in presenza di necessario accertamento uni- tarioemesso nei confronti della società di persone e dei soci, in pre- senzadi riprese, oltre che per IVA, per II.DD. sia a carico della S.a.s. chedei soci per trasparenza. Dalla lettura di pag.2 della sentenza si evince che la CTR ha deciso sull’avvisodi accertamento parziale IRAP IVA 2006 notificato alla so- cietà e in grado di appello mancavano tutti i soci, anche i due (dei cinque litisconsorti necessari) individuati nello svolgimento del pro- cesso e per i quali il Presidente della CTR aveva rimesso gli atti alla sezione per riunione del processo con i processi iscritt i ai nn.

RGA 12574/15 e 12572/15 nei confronti di Assunta Rasparolo e Carmela Costagliola.Ciò è confermato anche dalla lettura degli atti di parte, in particolaredi p.7 del ricorso e di p.3 del controricorso, da cui emerge chein separato giudizio la CTR ha accolto l’appello di Carmela Costa- gliolae « con sentenza n.416/45/2017 ha rimesso gli atti dinnanzi alla CTP»(cfr. p.3 controricorso). Orbene, questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio neces- sariotra la societ à di fatto e ciascun soci o sussiste, oltre che nei casi espressamenteprevisti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la partico- larenatura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio eper la situazione strutturalmente comune ad una pluralit à di soggetti, ladecisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005). 6.1.Va ribadito anche nella fattispecie il principio secondo cui è il pe- rimetrodell’atto impositivo a individuare il fondamento della ripresa e, conriferimento al periodo di imposta oggetto della stessa, in presenza di accertamento unitario tra la società di persone e i cinque soci si ponevaun tema di litisconsorzio necessario del tutto ignorato. 7.Non essendo stato integrato il contraddittorio n é in primo n é in se- condogrado e non vertendo le riprese solo sull’imposizione armoniz- zata,è nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddit- torio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs.n.546 del 1992.

8. In accoglimento del primo motivo di ricorso, necessariamente as- sorbitii restanti per effetto della nullità del giudizio, l a sentenza impu- gnatava cassata con rinvio al giudice di primo grado, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spesedi lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti